Art. 19 Disposizioni in materia di societa' partecipate dalla regione. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20. 1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle societa' partecipate dalla regione), e' inserito il seguente: «Limitatamente alle societa' esercenti impianti a fune, il predetto termine e' fissato al 30 aprile di ciascun anno.».