Art. 19 
 
Disposizioni  in  materia  di  societa'  partecipate  dalla  regione.
  Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20. 
 
  1. Dopo il primo periodo  del  comma  5  dell'art.  2  della  legge
regionale 14  novembre  2016,  n.  20  (Disposizioni  in  materia  di
rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei  costi  e
razionalizzazione  della  spesa   nella   gestione   delle   societa'
partecipate dalla regione), e' inserito il  seguente:  «Limitatamente
alle societa' esercenti impianti  a  fune,  il  predetto  termine  e'
fissato al 30 aprile di ciascun anno.».