Art. 20 
 
             Disposizioni in materia contratti pubblici. 
      Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 11 febbraio  2020,
n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita'  regionale  per
il triennio 2020/2022.  Modificazioni  di  leggi  regionali  e  altre
disposizioni), e' sostituito dal seguente: 
    «1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o  superiore  a
150.000 euro e inferiore a  un  milione  di  euro  e  di  servizi  di
architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 75.000 euro, e' sospeso, fino al 31 dicembre 2021  o,  se
antecedente, fino alla data di  entrata  in  vigore  del  sistema  di
qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo  18  aprile
2016,  n.  50  (Codice  dei   contratti   pubblici),   l'obbligo   di
centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i comuni
valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e
13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre  2014,  n.  13  (Legge
finanziaria per gli anni 2015/2017).». 
  2. Al comma 2 dell'art. 13 della  legge  regionale  n.  3/2020,  le
parole: «dell'art. 36, comma 2, lettere  c)  e  c-bis),  del  decreto
legislativo n. 50/2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 1,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76  (Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),  convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1  della  legge  11  settembre
2020, n. 120». 
  3. Il comma 3 dell'art. 13  della  legge  regionale  n.  3/2020  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di servizi di
architettura e ingegneria di  importo  inferiore  a  75.000  euro,  i
comuni valdostani e le loro forme associative possono  avvalersi  dei
processi di selezione informatizzata messi a disposizione  dalla  SUA
VdA al fine di individuare i soggetti da valutare  nell'ambito  degli
affidamenti diretti ai sensi dell'art. 1, comma 2,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 76/2020. Resta  ferma,  previo  convenzionamento  ai
sensi dell'art. 13, comma 6, della legge  regionale  n.  13/2014,  la
facolta' di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti
mediante procedure negoziate o ordinarie, di importo pari o superiore
a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro.». 
  4. Al comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  3/2020,  le
parole: «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021». 
  5. Il comma 2 dell'art. 14  della  legge  regionale  n.  3/2020  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Per gli affidamenti mediante procedure negoziate o  ordinarie
di importo pari o superiore a 40.000 euro, fino al 31  dicembre  2021
o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 50/2016,
le forme associative dei Comuni valdostani possono  avvalersi,  fermo
restando l'obbligo di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della
pubblica amministrazione o ad altri  mercati  elettronici,  nei  casi
previsti dall'art. 1, comma  450,  della  legge  n.  296/2006,  della
societa' Inva  S.p.a.,  nella  sua  qualita'  di  centrale  unica  di
committenza, previa sottoscrizione di una convenzione  redatta  sulla
base di uno schema-tipo  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
regionale.». 
  6. Il comma 1 dell'art. 16  della  legge  regionale  n.  3/2020  e'
sostituito dal seguente: 
    «1.  Al  fine  di  assolvere  agli  obblighi  informativi  e   di
pubblicita' di cui agli articoli 21, comma 7,  e  29,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 50/2016, le  stazioni  appaltanti  accreditate
presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti  pubblici
si avvalgono  del  sistema  informativo  in  uso  presso  la  sezione
regionale dell'osservatorio  dei  contratti  pubblici,  interconnesso
tramite cooperazione applicativa con la rete del  Servizio  contratti
pubblici (SCP), costituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per unificare  e  centralizzare  la  pubblicazione  dei
bandi, degli avvisi, degli esiti di gara e dei relativi atti, nonche'
della   programmazione   triennale   dei   lavori   pubblici   e   la
programmazione biennale di servizi  e  forniture,  con  le  modalita'
stabilite con deliberazione della  Giunta  regionale,  adottata,  per
quanto di competenza degli enti locali valdostani e delle loro  forme
associative,  d'intesa  con  il  Consiglio  permanente   degli   enti
locali.». 
  7. I commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2020  sono
abrogati.