Art. 20 Disposizioni in materia contratti pubblici. Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), e' sostituito dal seguente: «1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro, e' sospeso, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i comuni valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).». 2. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2020, le parole: «dell'art. 36, comma 2, lettere c) e c-bis), del decreto legislativo n. 50/2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120». 3. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2020 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 75.000 euro, i comuni valdostani e le loro forme associative possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA al fine di individuare i soggetti da valutare nell'ambito degli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 13/2014, la facolta' di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro.». 4. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2020, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 5. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2020 e' sostituito dal seguente: «2. Per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie di importo pari o superiore a 40.000 euro, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 50/2016, le forme associative dei Comuni valdostani possono avvalersi, fermo restando l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, della societa' Inva S.p.a., nella sua qualita' di centrale unica di committenza, previa sottoscrizione di una convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.». 6. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2020 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di assolvere agli obblighi informativi e di pubblicita' di cui agli articoli 21, comma 7, e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti accreditate presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici si avvalgono del sistema informativo in uso presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici, interconnesso tramite cooperazione applicativa con la rete del Servizio contratti pubblici (SCP), costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per unificare e centralizzare la pubblicazione dei bandi, degli avvisi, degli esiti di gara e dei relativi atti, nonche' della programmazione triennale dei lavori pubblici e la programmazione biennale di servizi e forniture, con le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata, per quanto di competenza degli enti locali valdostani e delle loro forme associative, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.». 7. I commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2020 sono abrogati.