Art. 22 
 
       Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 
 
  1. Dopo l'art. 19 della  legge  regionale  13  luglio  2020,  n.  8
(Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  per  l'anno  2020  e  misure   urgenti   per
contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),
e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Sanzioni  in  caso   di
ritardo). - 1. Per gli  enti  locali  valdostani,  beneficiari  delle
risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34
(Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con  modificazioni,
dall'art. 1 della legge 17  luglio  2020,  n.  77,  all'art.  39  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il  sostegno
e il rilancio dell'economia), convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'art. 1,  comma
822, della legge 30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio  2021-2023),  la  trasmissione   oltre   i   termini   della
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 determina  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dall'art. 39,  comma  3,  del  decreto-legge  n. 104/2020  e
dall'art. 1,  comma  828,  della  legge  n. 178/2020  e  le  relative
riduzioni sono effettuate sui trasferimenti senza vincolo  settoriale
di destinazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1995,  n.  48
(Interventi regionali in materia  di  finanza  locale),  spettanti  a
ciascun ente rispettivamente negli anni  2022  e  2023.  In  caso  di
incapienza dei trasferimenti, la regione richiede all'ente locale  il
versamento diretto di quanto dovuto. 
  2. Le somme recuperate ai sensi di quanto previsto dal comma 1 sono
redistribuite,  per  ciascuna  annualita',  con   provvedimento   del
dirigente della struttura regionale competente in materia di  finanza
locale, tra gli enti locali che hanno rispettato i  termini  previsti
per la trasmissione della certificazione  della  perdita  di  gettito
connessa  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   sulla   base
dell'incidenza percentuale dei trasferimenti senza vincolo settoriale
di destinazione spettanti nelle medesime annualita'. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio regionale.». 
  2. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 77 della legge  regionale
n. 8/2020, le parole: «Per le finalita' di cui al presente  articolo,
in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione». 
  3. Al  secondo  periodo  del  comma  3  dell'art.  77  della  legge
regionale n. 8/2020, le parole: «, fino al  31  dicembre  2021»  sono
soppresse. 
  4. Dopo il comma 11 dell'art. 78 della legge regionale  n.  8/2020,
e' inserito il seguente: 
    «11-bis. L'eventuale mantenimento oltre il 30 aprile  2022  della
diversa suddivisione interna o del diverso uso dei locali di  cui  al
comma 3, lettera  b),  quando  riguardi  le  aziende  alberghiere,  i
complessi ricettivi all'aperto e gli agriturismi, e' subordinato alla
presentazione allo sportello unico competente  per  territorio  della
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di  cui  all'art.
22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi). A seguito della presentazione della  SCIA,
le  strutture  regionali  competenti  procedono   alla   verifica   e
all'eventuale aggiornamento  del  livello  di  classificazione  delle
strutture ricettive interessate.».