Art. 22 Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), e' inserito il seguente: «Art. 19-bis (Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sanzioni in caso di ritardo). - 1. Per gli enti locali valdostani, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'art. 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), la trasmissione oltre i termini della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020 e dall'art. 1, comma 828, della legge n. 178/2020 e le relative riduzioni sono effettuate sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), spettanti a ciascun ente rispettivamente negli anni 2022 e 2023. In caso di incapienza dei trasferimenti, la regione richiede all'ente locale il versamento diretto di quanto dovuto. 2. Le somme recuperate ai sensi di quanto previsto dal comma 1 sono redistribuite, per ciascuna annualita', con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, tra gli enti locali che hanno rispettato i termini previsti per la trasmissione della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla base dell'incidenza percentuale dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti nelle medesime annualita'. 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.». 2. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 77 della legge regionale n. 8/2020, le parole: «Per le finalita' di cui al presente articolo, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione». 3. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 77 della legge regionale n. 8/2020, le parole: «, fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse. 4. Dopo il comma 11 dell'art. 78 della legge regionale n. 8/2020, e' inserito il seguente: «11-bis. L'eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 della diversa suddivisione interna o del diverso uso dei locali di cui al comma 3, lettera b), quando riguardi le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e gli agriturismi, e' subordinato alla presentazione allo sportello unico competente per territorio della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). A seguito della presentazione della SCIA, le strutture regionali competenti procedono alla verifica e all'eventuale aggiornamento del livello di classificazione delle strutture ricettive interessate.».