Art. 23 
 
Disposizione in materia di personale dell'Agenzia  regionale  per  la
  protezione dell'ambiente. Modificazione  alla  legge  regionale  21
  dicembre 2020, n. 12. 
 
  1. Dopo il comma 9 dell'art. 3 della legge  regionale  21  dicembre
2020,  n.  12  (Legge  di  stabilita'  regionale  per   il   triennio
2021/2023), e' inserito il seguente: 
    «9-bis. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA), resta  fermo,  anche  per  il
2021, quanto stabilito dall'art. 57, comma 3, della  legge  regionale
13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014).».