Art. 23 Disposizione in materia di personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12. 1. Dopo il comma 9 dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2021/2023), e' inserito il seguente: «9-bis. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), resta fermo, anche per il 2021, quanto stabilito dall'art. 57, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014).».