Art. 24 
 
Disposizioni in materia di certificazione  energetica.  Modificazioni
  alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14. 
 
  1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 21  dicembre  2020,  n.  14
(Disposizioni collegate alla legge di  stabilita'  regionale  per  il
triennio  2021/2023.  Modificazioni  di  leggi  regionali   e   altre
disposizioni), e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis (Disposizioni in materia di certificazione energetica.
legge regionale 25 maggio 2015, n. 13). -  1.  Per  il  solo  periodo
transitorio intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, il
certificatore energetico  che  rilascia  l'attestato  di  prestazione
energetica di cui all'art. 39 della legge regionale 25  maggio  2015,
n. 13 (Legge europea regionale 2015), non corretto dal punto di vista
formale o sostanziale e' tenuto, secondo  quanto  previsto  dall'art.
62, comma 2, della legge regionale n. 13/2015, a  redigere  un  nuovo
documento entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  comunicazione
della  contestazione,  con  oneri  a  proprio  carico.  Qualora   non
ottemperi entro tale termine, e comunque, in deroga a quanto previsto
dal secondo periodo dell'art. 62, comma 2, della legge  regionale  n.
13/2015, al quarto attestato di prestazione energetica  non  corretto
dal punto di vista sostanziale, il certificatore energetico e' punito
con la sanzione amministrativa di cui al medesimo art. 62,  comma  2,
della legge regionale n. 13/2015. Al primo gennaio 2022, il conteggio
di tutti gli attestati di prestazione  energetica  non  corretti  dal
punto di vista sostanziale e che non comportano l'applicazione  della
sanzione e' azzerato.».