Art. 24 Disposizioni in materia di certificazione energetica. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14. 1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Disposizioni in materia di certificazione energetica. legge regionale 25 maggio 2015, n. 13). - 1. Per il solo periodo transitorio intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, il certificatore energetico che rilascia l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 39 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), non corretto dal punto di vista formale o sostanziale e' tenuto, secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 2, della legge regionale n. 13/2015, a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 62, comma 2, della legge regionale n. 13/2015, al quarto attestato di prestazione energetica non corretto dal punto di vista sostanziale, il certificatore energetico e' punito con la sanzione amministrativa di cui al medesimo art. 62, comma 2, della legge regionale n. 13/2015. Al primo gennaio 2022, il conteggio di tutti gli attestati di prestazione energetica non corretti dal punto di vista sostanziale e che non comportano l'applicazione della sanzione e' azzerato.».