Art. 4 
 
Disposizioni in materia di nucleo  di  valutazione  dei  programmi  a
  finalita'  strutturale.  Modificazioni  alla  legge  regionale   20
  novembre 1995, n. 48. 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 20 novembre  1995,
n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza  locale),  dopo  le
parole: «con propria deliberazione», sono aggiunte le  seguenti:  «le
funzioni e la». 
  2. Dopo il comma 7 dell'art. 24 della legge regionale  n.  48/1995,
e' inserito il seguente: 
    «7-bis.  Al  fine  di  garantire  la  selezione  delle   migliori
professionalita',  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e
trasparenza,  l'individuazione  dei   componenti   esperti,   esterni
all'Amministrazione regionale, del NUVAL avviene, per ciascun profilo
professionale   richiesto,   mediante   procedura   di    valutazione
comparativa cui si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18  (Norme
per   il   conferimento   di    incarichi    a    soggetti    esterni
all'Amministrazione  regionale,  per  la   costituzione   di   organi
collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a
manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e  pubblicitarie).
Il dirigente della struttura  organizzativa  di  supporto  al  NUVAL,
individuata ai sensi del comma 6, trasmette  alla  Giunta  regionale,
per la nomina, gli esiti della procedura di valutazione. Delle nomine
e' data pubblicita' secondo le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente.».