Art. 4 Disposizioni in materia di nucleo di valutazione dei programmi a finalita' strutturale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48. 1. Al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), dopo le parole: «con propria deliberazione», sono aggiunte le seguenti: «le funzioni e la». 2. Dopo il comma 7 dell'art. 24 della legge regionale n. 48/1995, e' inserito il seguente: «7-bis. Al fine di garantire la selezione delle migliori professionalita', nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza, l'individuazione dei componenti esperti, esterni all'Amministrazione regionale, del NUVAL avviene, per ciascun profilo professionale richiesto, mediante procedura di valutazione comparativa cui si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie). Il dirigente della struttura organizzativa di supporto al NUVAL, individuata ai sensi del comma 6, trasmette alla Giunta regionale, per la nomina, gli esiti della procedura di valutazione. Delle nomine e' data pubblicita' secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.».