Art. 5 Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 1. L'alinea del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente: «L'accordo di programma puo' determinare varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, compresi quelli derivanti dalla modifica degli ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I. In tal caso:». 2. Dopo il comma 12 dell'art. 38 della legge regionale n. 11/1998, e' inserito il seguente: «12-bis. La procedura di autorizzazione di cui al comma 12 e' ricompresa in quella di cui all'art. 26, quando e' attivata la procedura di accordo di programma prevista dal medesimo articolo.». 3. Dopo la lettera a-quater) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 11/1998, e' inserita la seguente: a-quinquies) mutamenti urbanisticamente non rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'art. 74, comma 3, in assenza di opere;». 4. Al comma 2 dell'art. 64 della legge regionale n. 11/1998, le parole: «, anche» sono soppresse. 5. Al comma 4 dell'art. 80-bis della legge regionale n. 11/1998, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3». 6. Dopo il comma 4 dell'art. 80-bis della legge regionale n. 11/1998 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalita' per l'applicazione degli adempimenti di cui al presente articolo.».