Art. 5 
 
               Disposizioni in materia di urbanistica. 
       Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 
 
  1. L'alinea del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 6 aprile
1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di  pianificazione  territoriale
della Valle d'Aosta),  e'  sostituito  dal  seguente:  «L'accordo  di
programma puo'  determinare  varianti  o  modifiche  degli  strumenti
urbanistici, compresi quelli derivanti dalla  modifica  degli  ambiti
inedificabili di cui al titolo V, capo I. In tal caso:». 
  2. Dopo il comma 12 dell'art. 38 della legge regionale n.  11/1998,
e' inserito il seguente: 
    «12-bis. La procedura di autorizzazione di cui  al  comma  12  e'
ricompresa in quella di  cui  all'art.  26,  quando  e'  attivata  la
procedura di accordo di programma prevista dal medesimo articolo.». 
  3. Dopo la lettera a-quater) del comma 1 dell'art. 61  della  legge
regionale n. 11/1998, e' inserita la seguente: 
    a-quinquies)  mutamenti  urbanisticamente  non  rilevanti   delle
destinazioni d'uso di  cui  all'art.  74,  comma  3,  in  assenza  di
opere;». 
  4. Al comma 2 dell'art. 64 della legge  regionale  n.  11/1998,  le
parole: «, anche» sono soppresse. 
  5. Al comma 4 dell'art. 80-bis della legge regionale n. 11/1998, le
parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «di
cui ai commi 1, 2 e 3». 
  6. Dopo il comma  4  dell'art.  80-bis  della  legge  regionale  n.
11/1998 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione,
le modalita' per l'applicazione degli adempimenti di cui al  presente
articolo.».