Art. 7 Disposizioni in materia di complessi ricettivi all'aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8. 1. Al comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), dopo le parole: «Ai fini di cui al presente comma,» sono inserite le seguenti: «per case mobili si intendono quelle costituite da non piu' di due vani oltre al servizio igienico, distribuiti su un unico livello, con superficie complessiva netta interna, comprensiva del servizio igienico, non superiore rispettivamente a mq 25 nel caso di un vano e mq 35 nel caso di due vani e».