Art. 7 
 
Disposizioni  in   materia   di   complessi   ricettivi   all'aperto.
  Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8. 
 
  1. Al comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 24 giugno 2002,
n. 8 (Disciplina  dei  complessi  ricettivi  all'aperto  e  norme  in
materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge  regionale  22
luglio 1980, n. 34), dopo le parole: «Ai  fini  di  cui  al  presente
comma,» sono inserite le seguenti:  «per  case  mobili  si  intendono
quelle costituite da non piu' di due vani oltre al servizio igienico,
distribuiti su un unico livello,  con  superficie  complessiva  netta
interna,   comprensiva   del   servizio   igienico,   non   superiore
rispettivamente a mq 25 nel caso di un vano e mq 35 nel caso  di  due
vani e».