Art. 8 
 
Disposizioni in materia di artigianato di  tradizione.  Modificazioni
  alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 21  gennaio  2003,
n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato di  tradizione),  sono
aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero  presso  sedi  messe  a
disposizione da soggetti terzi». 
  2. Al comma 2 dell'art. 13 della  legge  regionale  n.  2/2003,  la
parola: «giovani» e' sostituita dalla seguente: «soggetti».