Art. 8 Disposizioni in materia di artigianato di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2. 1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato di tradizione), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero presso sedi messe a disposizione da soggetti terzi». 2. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 2/2003, la parola: «giovani» e' sostituita dalla seguente: «soggetti».