Art. 9 
 
Disposizioni in materia di politiche del lavoro.  Modificazioni  alla
  legge regionale 31 marzo 2003, n. 7. 
 
  1. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale
31 marzo 2003, n. 7 Disposizioni in materia  di  politiche  regionali
del lavoro, di formazione professionale  e  di  riorganizzazione  dei
servizi per l'impiego, sono inserite le seguenti: 
    «g-bis)  da  un  rappresentante  della  Camera  valdostana  delle
imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des  entreprises  et
des activites liberales, o suo delegato; 
    g-ter) da un rappresentante dei consulenti del  lavoro,  nominato
dall'Ordine dei consulenti del lavoro della Valle d'Aosta; 
    g-quater)  dalla  consigliera  o  dal  consigliere  regionale  di
parita';».