Art. 9 Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7. 1. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego, sono inserite le seguenti: «g-bis) da un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales, o suo delegato; g-ter) da un rappresentante dei consulenti del lavoro, nominato dall'Ordine dei consulenti del lavoro della Valle d'Aosta; g-quater) dalla consigliera o dal consigliere regionale di parita';».