Art. 3 Misure urgenti relative allo svolgimento delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione per l'anno scolastico 2020/2021. 1. In considerazione della sospensione del requisito di partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, disposta, in attuazione dell'art. 1, comma 504, della legge n. 178/2020, dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 52 (Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della Regione non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la partecipazione alle prove regionali di lingua francese di cui all'art. 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta). 2. In considerazione della sospensione del requisito della partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, disposta, in attuazione dell'art. 1, comma 504, della legge n. 178/2020, dall'art. 3, comma 1, lettera a), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 53 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), per gli alunni delle classe quinte delle scuole secondarie di secondo grado della Regione non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la partecipazione alla prova regionale di lingua francese di cui all'art. 2 della legge regionale n. 11/2018. 3. In considerazione dell'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, le prove di conoscenza di lingua francese e inglese di cui all'art. 6 della legge regionale n. 18/2016 sono sospese, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, per gli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado della Regione.