Art. 3 
 
Misure urgenti relative allo svolgimento delle  prove  di  conoscenza
  linguistica negli istituti di istruzione secondaria  della  Regione
  per l'anno scolastico 2020/2021. 
 
  1.  In  considerazione   della   sospensione   del   requisito   di
partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli  esami
di  Stato  nel  primo  ciclo  di  istruzione  per  l'anno  scolastico
2020/2021, disposta, in attuazione  dell'art.  1,  comma  504,  della
legge n. 178/2020, dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del  Ministro
dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 52 (Esami di Stato nel  primo  ciclo
di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), per gli alunni  delle
classi terze delle scuole secondarie di primo grado della Regione non
costituisce   condizione   di   ammissione   all'esame   di    Stato,
limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la  partecipazione  alle
prove regionali di lingua francese di  cui  all'art.  6  della  legge
regionale 3 agosto 2016, n.  18  (Disposizioni  per  l'armonizzazione
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale  di
istruzione e formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni
legislative  vigenti),  con  l'ordinamento  scolastico  della   Valle
d'Aosta). 
  2.  In  considerazione  della  sospensione  del   requisito   della
partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli  esami
di Stato del  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l'anno  scolastico
2020/2021, disposta, in attuazione  dell'art.  1,  comma  504,  della
legge n. 178/2020, dall'art. 3, comma 1, lettera  a),  dell'ordinanza
del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 53 (Esami di Stato  nel
secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), per gli
alunni delle classe quinte delle scuole secondarie di  secondo  grado
della Regione non costituisce condizione di ammissione  all'esame  di
Stato, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la partecipazione
alla prova regionale di lingua francese di cui all'art. 2 della legge
regionale n. 11/2018. 
  3. In considerazione dell'evolversi della situazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19, le prove di conoscenza di lingua francese
e inglese di cui all'art. 6 della legge  regionale  n.  18/2016  sono
sospese, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, per gli  alunni
delle classi seconde delle scuole secondarie di secondo  grado  della
Regione.