Art. 4 Norma finanziaria 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano maggiori oneri rispetto all'importo autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni. 2. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2 milioni 300 mila, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022. 3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede per gli esercizi 2022 e 2023 mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» Titolo 1 «Spese correnti» con contestuale riduzione di euro 1 milione 300 mila dello stanziamento della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondo di riserva» Titolo 1 «Spese correnti» e di euro 1 milione dello stanziamento della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 03 «Altri Fondi» Titolo 1 «Spese correnti». Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione. Trento, 20 ottobre 2021 Il Presidente della Regione: Fugatti