Art. 4 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Le disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  non  comportano
maggiori oneri rispetto all'importo autorizzato ai sensi dell'art. 13
della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni. 
  2. Per le finalita' di cui alla presente legge  e'  autorizzata  la
spesa  complessiva  di  euro  2  milioni  300   mila,   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2022. 
  3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede per  gli
esercizi 2022 e 2023 mediante integrazione dello  stanziamento  sulla
Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e  locali»
Programma  01  «Relazioni  finanziarie   con   le   altre   autonomie
territoriali» Titolo 1 «Spese correnti» con contestuale riduzione  di
euro 1 milione 300 mila dello stanziamento della Missione 20 «Fondi e
accantonamenti» Programma 01  «Fondo  di  riserva»  Titolo  1  «Spese
correnti» e di euro 1 milione dello stanziamento  della  Missione  20
«Fondi e accantonamenti» Programma 03 «Altri Fondi» Titolo  1  «Spese
correnti». Agli oneri per gli esercizi  successivi  si  provvede  con
legge di bilancio. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione. 
    Trento, 20 ottobre 2021 
 
                                 Il Presidente della Regione: Fugatti