Art. 19 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione dell'articolo 9 non derivano  nuovi  o  maggiori
oneri a carico del bilancio regionale. 
  2. Agli oneri conseguenti alle  altre  disposizioni  si  fa  fronte
mediante le maggiori entrate e le riduzioni  di  spesa  apportate  al
bilancio di previsione 2021-2023 con la legge regionale 6 agosto,  n.
32 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Prima variazione).