Art. 19 Copertura finanziaria 1. Dall'attuazione dell'articolo 9 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2021-2023 con la legge regionale 6 agosto, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Prima variazione).