Art. 7 Sostegno alle imprese del «sistema neve» in Toscana. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 75/2020 1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 -2022), dopo le parole «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «ed euro 382.000,00 per l'anno 2021». 2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 75/2020 e' sostituito dal seguente: «3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l'anno 2020 ed euro 382.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte: a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2020; b) per euro 382.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualita' 2021; c) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2020.».