Art. 7 
 
Sostegno alle  imprese  del  «sistema  neve»  in  Toscana.  Modifiche
                  all'articolo 9 della l.r. 75/2020 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto  2020,
n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento  del
bilancio di previsione 2020 -2022), dopo le parole «per l'anno  2020»
sono aggiunte le seguenti: «ed euro 382.000,00 per l'anno 2021». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 75/2020 e' sostituito  dal
seguente: 
    «3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  1,
fino a un massimo di  euro  1.288.000,00  per  l'anno  2020  ed  euro
382.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte: 
      a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14
"Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e
Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del  bilancio  di  previsione
2020-2022, annualita' 2020; 
      b) per euro 382.000,00 con gli stanziamenti della  Missione  14
"Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e
Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del  bilancio  di  previsione
2021-2023, annualita' 2021; 
      c) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della  Missione  14
"Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e
Artigianato", Titolo 2 "Spese in  conto  capitale"  del  bilancio  di
previsione 2020-2022, annualita' 2020.».