Art. 10 
 
               Interventi a favore di persone vittime 
                  di discriminazione e di violenza 
 
  1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e  in  coerenza
con quanto previsto dall' art. 105-quater del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), come modificato dall' art. 38-bis, comma
1, del decreto-legge n. 104/2020  ,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, promuove e sostiene  progetti  e
iniziative di  accoglienza,  soccorso,  protezione  e  sostegno  alle
vittime di discriminazione o di  violenza,  avvalendosi  del  sistema
integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione puo' stipulare  protocolli
d'intesa e convenzioni con enti pubblici ed enti  del  Terzo  settore
impegnati  in  attivita'  rispondenti  alle  finalita'  di  cui  alla
presente legge. 
  3. Nelle attivita' previste dalle misure e dagli interventi di  cui
ai commi 1 e 2 viene garantito l'anonimato delle  vittime,  il  pieno
rispetto della loro dignita' e della  liberta'  di  realizzazione  di
ogni persona.