Art. 10 Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con quanto previsto dall' art. 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dall' art. 38-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, promuove e sostiene progetti e iniziative di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza, avvalendosi del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione puo' stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici ed enti del Terzo settore impegnati in attivita' rispondenti alle finalita' di cui alla presente legge. 3. Nelle attivita' previste dalle misure e dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 viene garantito l'anonimato delle vittime, il pieno rispetto della loro dignita' e della liberta' di realizzazione di ogni persona.