Art. 11 
 
Organismo  tecnico-consultivo  regionale  per  la  prevenzione  e  il
                  contrasto alla violenza di genere 
 
  1. Presso la Direzione centrale competente in materia di  politiche
sociali e' istituito l'Organismo tecnico-consultivo regionale per  la
prevenzione e il  contrasto  alla  violenza  di  genere,  di  seguito
«Organismo», con competenze tecniche, consultive e di monitoraggio. 
  2. L'Organismo svolge i seguenti compiti: 
    a) collabora nella elaborazione e formula osservazioni sul  Piano
regionale di cui all'art. 13; 
    b)  formula  proposte  alla  Direzione  regionale  competente  in
materia di politiche sociali in ordine agli interventi  di  cui  agli
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; 
    c) collabora al monitoraggio, alla  raccolta  e  all'analisi  dei
dati in relazione ai fenomeni di violenza contro  le  donne  avvenuti
nel  territorio  regionale,  anche  in  raccordo   con   il   Sistema
informativo dei servizi  sociali  regionale  e  l'Osservatorio  delle
politiche di protezione sociale di cui agli articoli 25  e  26  della
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di  interventi
e servizi per la promozione e la tutela dei diritti  di  cittadinanza
sociale); 
    d)  svolge  ogni  altra  funzione  consultiva  e  propositiva  su
iniziative regionali in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  alla
violenza di genere. 
  3. L'Organismo e' costituito con  decreto  del  direttore  centrale
della Direzione regionale competente in materia di politiche  sociali
ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27  dicembre
2013, n. 23 (legge finanziaria 2014), ed e' composto da: 
    a) il direttore centrale della Direzione o suo delegato; 
    b)  quattro  responsabili  dei   Servizi   sociali   dei   Comuni
individuati dalla Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni
di cui all' art. 20-bis della legge regionale 6/2006; 
    c) quattro  rappresentanti  degli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale  individuati  dal  direttore   centrale   della   Direzione
regionale competente in materia di salute; 
    d)  quattro  rappresentanti  dei  Centri  antiviolenza   iscritti
nell'elenco di cui all'art. 19, dagli stessi individuati; 
    e) due rappresentanti dei Centri per autori di violenza  iscritti
nell'elenco di cui all'art. 19, dagli stessi individuati; 
    f) due rappresentanti degli enti del Terzo settore  con  sede  in
regione che operano in materia di  contrasto  alle  violenze  e  alle
discriminazioni, dagli stessi individuati. 
  4. I componenti dell'Organismo di cui alle lettere b), c), d),  e),
f)  del  comma  3,   sono   individuati   garantendo   un'equilibrata
rappresentanza territoriale. 
  5. Su proposta della maggioranza dei componenti,  l'Organismo  puo'
essere integrato, anche temporaneamente, con altri rappresentanti  di
soggetti  istituzionali  e  non  istituzionali  che  operano  per  il
contrasto alla violenza di genere, al fine di approfondire specifiche
tematiche e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno. 
  6. L'Organismo e' rinnovato con  cadenza  triennale  applicando  il
principio della rotazione. 
  7. L'Organismo e' validamente costituito con la  nomina  di  almeno
due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.