Art. 12 
 
        Sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati 
              per il contrasto alla violenza di genere 
 
  1. Per conseguire le finalita' di cui all'art.  2  la  Regione,  in
conformita' con i principi di sussidiarieta' orizzontale e verticale,
promuove il costante coinvolgimento e la collaborazione di tutti  gli
attori istituzionali e sociali impegnati a  contrastare  il  fenomeno
della violenza di genere presenti sul territorio, nel rispetto  delle
specifiche competenze di ciascuno. 
  2. In coerenza con la programmazione locale in materia  di  sistema
integrato di interventi e servizi  sociali,  i  Servizi  sociali  dei
Comuni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/2006 e gli  enti
del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi statutari  primari  la
lotta alla violenza contro le donne e la sua prevenzione,  concorrono
alla programmazione e all'attuazione degli interventi e  dei  servizi
per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. 
  3. I Servizi sociali dei comuni, in sinergia con gli enti del Terzo
settore, assicurano la presa in  carico  delle  vittime  di  violenza
attraverso un percorso  condiviso  e  personalizzato  di  sostegno  e
orientamento,  modulato  sulla  base  delle   caratteristiche   della
persona,  finalizzato  a  favorire  l'uscita  dalla   situazione   di
violenza, mediante il  recupero  e  il  rafforzamento  delle  proprie
risorse, l'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale. 
  4. Gli enti del Servizio sanitario regionale assicurano, per quanto
di competenza e in collaborazione con tutti gli attori impegnati  nel
contrasto  alla  violenza  di  genere,   l'attuazione   di   percorsi
assistenziali integrati specificamente dedicati alle donne vittime di
violenza in coerenza con quanto stabilito dall' art.  4  della  legge
regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione  dei  livelli  di
assistenza, norme  in  materia  di  pianificazione  e  programmazione
sanitaria e  sociosanitaria  e  modifiche  alla  legge  regionale  n.
26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006), previsti nell'ambito degli
strumenti di programmazione territoriale di cui alla  medesima  legge
regionale n. 22/2019 e alla legge regionale n. 6/2006 , nonche' della
normativa   nazionale   in   materia   di   soccorso   e   assistenza
sociosanitaria alle donne vittime di violenza. 
  5. Il sistema sanitario regionale e' strettamente interconnesso con
gli altri nodi della rete di contrasto alla violenza di genere e alle
discriminazioni. Si attiva, in sinergia con gli altri servizi  e  con
gli enti del Terzo  settore,  alla  presa  in  carico  delle  vittime
attraverso  il  personale  dei  consultori,   il   personale   medico
dell'assistenza  di  base  e  specialistica   e   della   continuita'
assistenziale e attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza.