Art. 13 
 
Piano triennale regionale degli  interventi  per  il  contrasto  alla
                   violenza e alle discriminazioni 
 
  1. La Giunta regionale, nel  rispetto  della  programmazione  socio
economica regionale, sentita la Commissione consiliare  competente  e
la Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna  e
sulla base delle proposte dell'Organismo  tecnico-consultivo  di  cui
all'art. 11, approva il piano triennale attuativo degli interventi  e
delle misure per contrastare la violenza sulle donne e ogni forma  di
discriminazione. 
  2. Il piano  di  cui  al  comma  1  e'  un  provvedimento  generale
attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale: 
    a) definisce le  linee  programmatiche  di  azione  e  fissa  gli
obiettivi specifici da  perseguire  nell'ambito  degli  interventi  e
delle iniziative regionali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7,  8,  9  e
10; 
    b) stabilisce le modalita'  e  i  tempi  di  realizzazione  delle
azioni programmate e definisce le risorse ad esse dedicate; 
    c) definisce le attivita' e gli indicatori per il monitoraggio  e
per la verifica e la valutazione dei risultati.