Art. 13 Piano triennale regionale degli interventi per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni 1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione socio economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna e sulla base delle proposte dell'Organismo tecnico-consultivo di cui all'art. 11, approva il piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne e ogni forma di discriminazione. 2. Il piano di cui al comma 1 e' un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale: a) definisce le linee programmatiche di azione e fissa gli obiettivi specifici da perseguire nell'ambito degli interventi e delle iniziative regionali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; b) stabilisce le modalita' e i tempi di realizzazione delle azioni programmate e definisce le risorse ad esse dedicate; c) definisce le attivita' e gli indicatori per il monitoraggio e per la verifica e la valutazione dei risultati.