Art. 14 Strutture antiviolenza 1. Le strutture antiviolenza sono deputate a fornire su tutto il territorio regionale attivita' di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia delle donne che hanno subito violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli e figlie minori, nonche' interventi e servizi per il recupero degli uomini che hanno agito violenza o che ritengano di poter agire violenza in futuro. 2. Le strutture antiviolenza comprendono: a) i Centri antiviolenza; b) le Case rifugio; c) le Case di semiautonomia; d) i Centri per autori di violenza. 3. I Centri antiviolenza, le Case rifugio e le Case di semiautonomia sono strutture dedicate a tutte le donne e ai loro figli e figlie minori, senza distinzione o discriminazione alcuna. Prevedono metodologie di accoglienza basate sulla solidarieta' e sulle relazioni tra le donne accolte e tra le stesse e il personale femminile professionalmente competente, promuovono l'autodeterminazione e garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della stessa. 4. I Centri per autori di violenza sono strutture dedicate a tutti gli uomini senza distinzione o discriminazione alcuna. Adottano percorsi di accompagnamento e sostegno degli uomini al fine di promuovere il cambiamento comportamentale e culturale nelle relazioni affettive e la cessazione degli agiti violenti in tutte le loro forme. 5. Le strutture antiviolenza sono gestite: a) da enti locali, anche in forma associata; b) da enti del Terzo settore che hanno quale scopo statutario primario la lotta a ogni forma di violenza contro le donne e i figli e figlie minori; c) mediante forme collaborative tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). 6. I Centri per autori di violenza possono essere gestiti anche da enti del Servizio sanitario regionale, anche con le modalita' di collaborazione cui alla lettera c) del comma 5. 7. Nel caso l'inserimento in strutture antiviolenza comporti la necessita' di intervento da parte del Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente in ragione della residenza della donna, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato.