Art. 14 
 
                       Strutture antiviolenza 
 
  1. Le strutture antiviolenza sono deputate a fornire  su  tutto  il
territorio  regionale  attivita'  di  ascolto,   prima   accoglienza,
sostegno psicologico e interventi  personalizzati  per  la  presa  in
carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio
verso percorsi di autonomia delle donne che hanno subito  violenza  o
sono in pericolo di subirla e ai loro figli e figlie minori,  nonche'
interventi e servizi per il recupero degli  uomini  che  hanno  agito
violenza o che ritengano di poter agire violenza in futuro. 
  2. Le strutture antiviolenza comprendono: 
    a) i Centri antiviolenza; 
    b) le Case rifugio; 
    c) le Case di semiautonomia; 
    d) i Centri per autori di violenza. 
  3.  I  Centri  antiviolenza,  le  Case  rifugio  e   le   Case   di
semiautonomia sono strutture dedicate a tutte  le  donne  e  ai  loro
figli e figlie minori, senza distinzione  o  discriminazione  alcuna.
Prevedono metodologie di  accoglienza  basate  sulla  solidarieta'  e
sulle relazioni tra le donne accolte e tra le stesse e  il  personale
femminile       professionalmente       competente,        promuovono
l'autodeterminazione e garantiscono l'anonimato  della  donna,  salvo
diversa decisione della stessa. 
  4. I Centri per autori di violenza sono strutture dedicate a  tutti
gli uomini  senza  distinzione  o  discriminazione  alcuna.  Adottano
percorsi di accompagnamento  e  sostegno  degli  uomini  al  fine  di
promuovere il cambiamento comportamentale e culturale nelle relazioni
affettive e la cessazione degli  agiti  violenti  in  tutte  le  loro
forme. 
  5. Le strutture antiviolenza sono gestite: 
    a) da enti locali, anche in forma associata; 
    b) da enti del Terzo settore che  hanno  quale  scopo  statutario
primario la lotta a ogni forma di violenza contro le donne e i  figli
e figlie minori; 
    c) mediante forme  collaborative  tra  i  soggetti  di  cui  alle
lettere a)  e  b),  anche  attraverso  forme  di  coprogrammazione  e
coprogettazione ai sensi  dell'art.  55  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). 
  6. I Centri per autori di violenza possono essere gestiti anche  da
enti del Servizio sanitario regionale,  anche  con  le  modalita'  di
collaborazione cui alla lettera c) del comma 5. 
  7. Nel caso l'inserimento in  strutture  antiviolenza  comporti  la
necessita' di intervento da parte del  Servizio  sociale  dei  Comuni
territorialmente competente in ragione della residenza  della  donna,
quest'ultimo deve essere tempestivamente informato.