Art. 15 
 
                         Centri antiviolenza 
 
  1. I Centri antiviolenza: 
    a) rispondono ai  principi  e  alle  metodologie  adottati  dalla
Convenzione di Istanbul,  ai  requisiti  minimi  sanciti  dall'Intesa
Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e ai  requisiti
stabiliti dal regolamento di cui all'art. 23; 
    b) garantiscono una risposta integrata di contrasto  al  fenomeno
della violenza attraverso  una  presa  in  carico  complessiva  delle
vittime mettendo al centro la loro protezione; 
    c) svolgono una funzione di prevenzione e contrasto alla violenza
di  genere,  di  empowerment  della  donna,  unitamente   alla   cura
socioassistenziale a favore delle donne vittime di violenza. 
  2. I Centri  antiviolenza  devono  avere  caratteristiche  tali  da
garantire funzionalita' e sicurezza sia per le donne accolte e i loro
figli e  figlie  minori,  sia  per  chi  vi  opera  e  devono  essere
facilmente accessibili e adeguatamente pubblicizzati. 
  3. Il Centro antiviolenza deve garantire gratuitamente e  in  forma
anonima alle donne almeno i seguenti servizi: 
    a) colloqui preliminari per individuare i bisogni  e  fornire  le
prime informazioni utili; 
    b) effettuare la valutazione del rischio di recidiva di  violenza
attraverso strumenti validati scientificamente; 
    c) percorsi  di  uscita  dalla  violenza  personalizzati,  basati
sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza,  tendenti  a
rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacita' e risorse e
a favorire nuovi progetti di  vita  e  di  autonomia,  attraverso  le
relazioni fra donne; 
    d) consulenza legale; 
    e) sostegno psicologico personalizzato a medio e lungo periodo; 
    f) supporto ai minori vittime di ogni forma di  violenza  inclusa
quella assistita, ai figli e figlie minori  di  donne  accolte  nelle
strutture protette e in carico al  Centro  antiviolenza,  in  stretto
raccordo con i Servizi sociali dei Comuni; 
    g) affiancamento della  donna  per  individuare  un  percorso  di
orientamento al lavoro  e  inclusione  lavorativa  verso  l'autonomia
economica, nel  rispetto  dell'identita'  culturale  e  della  libera
scelta di ognuna; 
    h) ospitalita' in strutture antiviolenza di cui all'art. 14; 
    i)  ospitalita'  temporanea  in  strutture  che  garantiscano  la
protezione della donna e dei figli e figlie minori in  situazioni  di
emergenza. 
  4. Il Centro antiviolenza  puo'  articolarsi  anche  con  sportelli
territoriali al fine di garantire l'accesso  ai  servizi  offerti  in
modo diffuso sul territorio regionale. 
  5. Il Centro antiviolenza  garantisce  attivita'  di  formazione  e
sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.