Art. 16 
 
                            Case rifugio 
 
  1. Le Case rifugio, segrete  o  con  garanzia  di  sicurezza,  sono
strutture di ospitalita' temporanea che accolgono a  titolo  gratuito
le donne, sole o  con  figli  e  figlie  minori  che  si  trovano  in
situazioni di necessita' o di emergenza. A dette strutture si possono
rivolgere tutte le donne, siano  esse  sole  o  con  figli  e  figlie
minori, indipendentemente  dal  loro  status  giuridico,  dalla  loro
cittadinanza e dal luogo di residenza, che siano vittime di  violenza
psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. 
  2. Le Case rifugio devono rispondere ai  requisiti  minimi  sanciti
dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre  2014  e
ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 23. 
  3. L'accesso alle Case rifugio avviene unicamente  per  il  tramite
del Centro antiviolenza al quale le medesime afferiscono, secondo  le
valutazioni e i pareri  espressi  dalle  operatrici  di  accoglienza,
anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni.  Le  ospiti,  con
gli eventuali figli e figlie minori, sono  coadiuvate  da  operatrici
che hanno anche il compito di favorire l'autogestione.