Art. 18 
 
                    Centri per autori di violenza 
 
  1. I Centri per autori di violenza, in coerenza con  gli  obiettivi
della  Convenzione  di  Istanbul,  garantiscono  almeno  i   seguenti
interventi e servizi: 
    a) prima accoglienza  e  valutazione  della  situazione,  tramite
strumenti di valutazione del rischio, in stretto raccordo con la rete
dei servizi sociali e sociosanitari, al fine di elaborare un percorso
personalizzato finalizzato all'interruzione della violenza  assumendo
come priorita' la sicurezza, il supporto  e  i  diritti  umani  delle
vittime; 
    b) programmi individuali o di gruppo con la finalita' di favorire
la consapevolezza e il  riconoscimento  dei  propri  agiti  violenti,
l'adozione di comportamenti non violenti e rispettosi nelle relazioni
interpersonali, di prevenire nuove violenze e di modificare i modelli
comportamentali  violenti,  nonche'  di  prevenire  la  recidiva,  in
particolare per i reati di natura sessuale; 
    c) formazione iniziale e continua per i propri operatori sul tema
della violenza maschile contro le donne e nello specifico sul  lavoro
con gli autori di violenza; 
    d) formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza  di
genere con particolare attenzione alle relazioni  affettive  violente
perpetrate dagli uomini. 
  2. Il Centro assicura che qualsiasi interazione con la  vittima  di
violenza  sia  tenuta  da   personale   femminile   specializzato   e
adeguatamente formato. 
  3. Il Centro puo' articolarsi anche con sportelli  territoriali  al
fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in  modo  diffuso  sul
territorio regionale. 
  4. Il Centro mantiene, anche attraverso l'eventuale  sottoscrizione
di  protocolli  di  rete,  rapporti  costanti  e  funzionali  con  le
strutture pubbliche cui compete l'assistenza,  la  prevenzione  e  la
repressione dei reati di violenza, quali  i  Centri  antiviolenza,  i
Servizi sociali dei Comuni, servizi ospedalieri e specialistici degli
enti del Servizio sanitario regionale, forze dell'ordine,  tribunali,
servizi pubblici di assistenza alloggiativa, istituti  scolastici  di
ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarieta'
e la coerenza del  percorso  assistenziale  e  la  continuita'  degli
interventi.