Art. 19 Elenco regionale delle strutture antiviolenza 1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali e' istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in quattro sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia e ai Centri per autori di violenza. 2. L'iscrizione nell'elenco e' condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore a favore delle strutture antiviolenza. 3. L'elenco e' pubblicato sul sito internet della Regione, con modalita' idonee a garantire l'impossibilita' di localizzazione delle Case rifugio.