Art. 19 
 
            Elenco regionale delle strutture antiviolenza 
 
  1. Al fine di garantire un'adeguata  e  aggiornata  conoscenza  dei
servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi  di
cui alla presente  legge,  presso  la  Direzione  centrale  regionale
competente in materia di  politiche  sociali  e'  istituito  l'elenco
regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in quattro  sezioni
relative ai Centri antiviolenza, alle  Case  rifugio,  alle  Case  di
semiautonomia e ai Centri per autori di violenza. 
  2.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  condizione   per   accedere   ai
contributi regionali e statali previsti dalle  vigenti  normative  di
settore a favore delle strutture antiviolenza. 
  3. L'elenco e' pubblicato sul  sito  internet  della  Regione,  con
modalita' idonee a garantire l'impossibilita' di localizzazione delle
Case rifugio.