Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela e il recupero di
una condizione di vita libera, in collaborazione con gli enti locali,
le istituzioni e gli enti del Terzo settore che abbiano  tra  i  loro
scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla  violenza  contro  le
donne e  i  minori  e  abbiano  sviluppato  esperienza  e  competenze
specifiche, promuove e favorisce le  strutture  antiviolenza  di  cui
all'art. 14, nonche' le attivita' dalle stesse poste in essere. 
  2. La Regione promuove e favorisce interventi e forme  di  sostegno
nei confronti delle donne vittime di violenza  e  dei  loro  figli  e
figlie  durante  il  periodo  immediatamente  successivo   all'evento
violento o alla  minaccia  di  quest'ultimo  e,  nel  lungo  periodo,
promuove e favorisce percorsi volti alla piena  riaffermazione  della
dignita', liberta' e indipendenza della vittima e dei  suoi  figli  e
figlie e al loro pieno e sicuro reinserimento nel contesto lavorativo
e sociale, anche integrando interventi nei  settori  dell'istruzione,
della  formazione,   dell'educazione,   del   lavoro,   dell'edilizia
residenziale e delle politiche abitative. 
  3. La Regione, al fine  di  diffondere  una  cultura  del  rispetto
dell'altro e della pari dignita' e modelli positivi  nelle  relazioni
tra uomo e donna, promuove e favorisce interventi volti  a  prevenire
il fenomeno della violenza contro le donne nel  settore  educativo  e
formativo, nonche' nelle istituzioni scolastiche  di  ogni  ordine  e
grado. 
  4. Le finalita' perseguite dalla presente legge  e  gli  interventi
posti in essere nei confronti delle donne vittime  di  violenza  sono
realizzati nel rispetto dei tempi  della  donna  e  della  volontaria
adesione  ai  percorsi  e  alle  iniziative  proposte,  senza  alcuna
discriminazione   legata   all'orientamento    sessuale,    all'eta',
all'etnia, alla lingua, alla  religione,  all'orientamento  politico,
alle  condizioni  di  salute,  alla  disabilita',   alle   condizioni
economiche   e   a   qualunque   altra   condizione    potenzialmente
discriminante.