Art. 2 Finalita' 1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita libera, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori e abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce le strutture antiviolenza di cui all'art. 14, nonche' le attivita' dalle stesse poste in essere. 2. La Regione promuove e favorisce interventi e forme di sostegno nei confronti delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie durante il periodo immediatamente successivo all'evento violento o alla minaccia di quest'ultimo e, nel lungo periodo, promuove e favorisce percorsi volti alla piena riaffermazione della dignita', liberta' e indipendenza della vittima e dei suoi figli e figlie e al loro pieno e sicuro reinserimento nel contesto lavorativo e sociale, anche integrando interventi nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'educazione, del lavoro, dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative. 3. La Regione, al fine di diffondere una cultura del rispetto dell'altro e della pari dignita' e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna, promuove e favorisce interventi volti a prevenire il fenomeno della violenza contro le donne nel settore educativo e formativo, nonche' nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 4. Le finalita' perseguite dalla presente legge e gli interventi posti in essere nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzati nel rispetto dei tempi della donna e della volontaria adesione ai percorsi e alle iniziative proposte, senza alcuna discriminazione legata all'orientamento sessuale, all'eta', all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilita', alle condizioni economiche e a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.