Art. 20 
 
                 Rapporti con le strutture pubbliche 
 
  1.  Le  strutture  antiviolenza  mantengono,  anche   mediante   la
sottoscrizione di protocolli di rete, rapporti costanti e  funzionali
con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e
la repressione dei reati di violenza, l'inclusione lavorativa,  quali
i Servizi sociali dei Comuni, i servizi ospedalieri  e  specialistici
degli enti del Servizio sanitario regionale, le forze dell'ordine,  i
tribunali, i servizi pubblici di assistenza alloggiativa, il  sistema
dei  servizi  pubblici  regionali  per  l'impiego  e   gli   istituti
scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo
l'unitarieta'  e  la  coerenza  del  percorso  assistenziale   e   la
continuita' degli interventi.