Art. 22 
 
                   Cumulabilita' dei finanziamenti 
 
  1. I finanziamenti concessi ai  sensi  della  presente  legge  sono
cumulabili  con  quelli  previsti  da  altre  normative  comunitarie,
statali o  regionali,  sempreche'  non  sia  da  queste  diversamente
stabilito, secondo le procedure e le modalita' previste  dalle  norme
medesime.