Art. 23 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. Con regolamento regionale sono stabiliti: 
    a)  i  requisiti  strutturali  e  organizzativi   ai   fini   del
funzionamento delle strutture antiviolenza di cui all'art. 14; 
    b)  i  requisiti  necessari  e  le  modalita'  per   l'iscrizione
all'elenco di cui all'art. 19, nonche' le regole di  aggiornamento  e
tenuta dell'elenco stesso; 
    c) i criteri e le  modalita'  per  l'assegnazione  delle  risorse
afferenti alle quote del Fondo di cui all'art. 21. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previo parere della
Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine  si
prescinde dal parere.