Art. 23 Regolamento di attuazione 1. Con regolamento regionale sono stabiliti: a) i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento delle strutture antiviolenza di cui all'art. 14; b) i requisiti necessari e le modalita' per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 19, nonche' le regole di aggiornamento e tenuta dell'elenco stesso; c) i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse afferenti alle quote del Fondo di cui all'art. 21. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.