Art. 24 Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto dell'Organismo tecnico-consultivo di cui all'art. 11, presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che documenta, in particolare: a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza e delle principali attivita' e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori; b) una descrizione dello stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta dei servizi forniti; c) le modalita' di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio. 2. La relazione di cui al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale. 3. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al comma 1 e' presentata entro il 30 giugno 2025.