Art. 24 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il Consiglio regionale  esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini
di prevenzione e contrasto al fenomeno della  violenza  e  di  tutela
delle vittime di atti violenti e discriminatori. A tal fine la Giunta
regionale,   anche   avvalendosi    del    supporto    dell'Organismo
tecnico-consultivo  di  cui  all'art.  11,  presenta   al   Consiglio
regionale una relazione triennale che documenta, in particolare: 
    a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza  e  delle
principali attivita' e iniziative realizzate sul territorio regionale
per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza  alle
vittime di violenza e di tutela delle  vittime  di  atti  violenti  e
discriminatori; 
    b) una descrizione dello stato  di  attuazione  degli  interventi
previsti dalla  presente  legge,  con  particolare  riferimento  alla
domanda e all'offerta dei servizi forniti; 
    c) le modalita' di finanziamento degli interventi  oggetto  della
presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio. 
  2. La relazione di cui al comma 1 e gli eventuali  atti  consiliari
che ne concludono l'esame  sono  pubblicati  sul  sito  internet  del
Consiglio regionale. 
  3. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al comma 1 e'
presentata entro il 30 giugno 2025.