Art. 25 
 
                   Abrogazioni e norme transitorie 
 
  1. La legge regionale 16  agosto  2000,  n.  17  (Realizzazione  di
progetti  antiviolenza  e  istituzione  di  centri   per   donne   in
difficolta'), e' abrogata. 
  2. Per garantire la continuita'  degli  interventi  in  materia  di
contrasto alla violenza  contro  le  donne,  la  legge  regionale  n.
17/2000 e il regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Regione  28  novembre  2001,  n.  0454/Pres.  (Regolamento   per   la
concessione  dei  contributi  per  la  «Realizzazione   di   progetti
antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficolta'» di cui
alla legge regionale 16 agosto 2000, n.  17),  continuano  a  trovare
applicazione fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 23. 
  3.  Nelle  more  dell'istituzione   dell'elenco   regionale   delle
strutture antiviolenza, per l'individuazione dei  rappresentanti  dei
Centri  antiviolenza   in   seno   all'Organismo   tecnico-consultivo
regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza  di  genere
si fa riferimento ai Centri antiviolenza in  possesso  dei  requisiti
minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie  locali  del  27
novembre 2014 e i rappresentanti dei Centri per  autori  di  violenza
sono individuati fra gli enti del Terzo settore con sede operativa in
regione che nello statuto prevedono quale scopo primario il  recupero
e il trattamento degli autori di violenza contro le  donne,  aderenti
all'Associazione RELIVE - Relazioni libere dalle violenze.