Art. 26 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Per le finalita' previste dall'art. 11, comma 3, e'  autorizzata
la spesa complessiva di 7.200 euro, suddivisa  in  ragione  di  1.200
euro per l'anno 2021 e di 3.000 euro per ciascuno degli anni  2022  e
2023, a valere sulla  Missione  n.  12  (Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e Governo  della
rete dei servizi sociosanitari  e  sociali)  -  titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2021-2023. 
  2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1  si  provvede
mediante storno di pari importo dalla Missione n.  13  (Tutela  della
salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese  in  materia  sanitaria)  -
titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  3. Per le finalita' previste dall'art. 21, comma 1, e'  autorizzata
la spesa complessiva di  2.290.000  euro,  suddivisa  in  ragione  di
1.145.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  a  valere  sulla
Missione n. 12 (Diritti sociali,  politiche  sociali  e  famiglia)  -
Programma n. 4 (Interventi  per  soggetti  a  rischio  di  esclusione
sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3  si  provvede
mediante rimodulazione all'interno  della  Missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n.  4  (Interventi
per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2021-2023. 
  5. Ai sensi dell'art. 10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42),  e'  allegato  il  prospetto  denominato
«Allegato atto  di  variazione  di  bilancio  riportante  i  dati  di
interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del  medesimo  decreto
legislativo. 
  6. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa  in  relazione
alle variazioni contabili alle missioni e programmi  dello  stato  di
previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 5,  si
provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3  e  dell'art.  51,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8,  comma
2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre  2015,  n.
26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e  altre
disposizioni finanziarie urgenti).