Art. 5 
 
             Interventi regionali di formazione rivolti 
            agli operatori dei servizi pubblici e privati 
 
  1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 2,  adeguandosi
ai principi di cui all'art. 1, la Regione promuove e sostiene: 
    a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli  operatori
sanitari e  sociali,  ai  mediatori  linguistici  e  culturali,  agli
operatori giudiziari  e  alle  forze  dell'ordine,  d'intesa  con  le
autorita' statali competenti, e a tutti i soggetti che a vario titolo
si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne  e
ogni  tipo  di  discriminazione  e  violenza,  al  fine  di   fornire
un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed  evitarne  le
ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le  vittime  di
violenza e la loro presa in carico sin dal  primo  contatto,  offrire
informazioni e assistenza nella fase  di  denuncia  e  in  quella  di
reinserimento; 
    b) la stipulazione di  protocolli  con  la  direzione  scolastica
regionale,  gli  uffici  scolastici  territoriali,   le   istituzioni
scolastiche e formative e con gli altri soggetti di cui  all'art.  14
per iniziative e programmi educativi finalizzati all'acquisizione  di
competenze   per   l'individuazione   dei   casi   di   violenza    o
maltrattamento,  alla  diffusione  di  una   cultura   del   rispetto
dell'altro,  al  superamento  degli  stereotipi  di  genere  e   alla
mediazione non violenta dei conflitti; 
    c) la  formazione  e  l'aggiornamento  degli  operatori  sociali,
sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto  con  soggetti
violenti o maltrattanti; 
    d) iniziative per la formazione degli operatori  pubblici  e  del
privato sociale  atte  a  prevenire,  riconoscere  e  contrastare  la
violenza  di  genere,  la  discriminazione  sulla  base  dell'origine
etnica,  del  credo  religioso,  della   nazionalita',   del   sesso,
dell'orientamento sessuale, della disabilita' e delle  condizioni  di
vulnerabilita'.