Art. 5 Interventi regionali di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 2, adeguandosi ai principi di cui all'art. 1, la Regione promuove e sostiene: a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, ai mediatori linguistici e culturali, agli operatori giudiziari e alle forze dell'ordine, d'intesa con le autorita' statali competenti, e a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne e ogni tipo di discriminazione e violenza, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento; b) la stipulazione di protocolli con la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici territoriali, le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti di cui all'art. 14 per iniziative e programmi educativi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'individuazione dei casi di violenza o maltrattamento, alla diffusione di una cultura del rispetto dell'altro, al superamento degli stereotipi di genere e alla mediazione non violenta dei conflitti; c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti; d) iniziative per la formazione degli operatori pubblici e del privato sociale atte a prevenire, riconoscere e contrastare la violenza di genere, la discriminazione sulla base dell'origine etnica, del credo religioso, della nazionalita', del sesso, dell'orientamento sessuale, della disabilita' e delle condizioni di vulnerabilita'.