Art. 6 
 
            Interventi regionali di protezione, sostegno 
        e reinserimento a favore di donne vittime di violenza 
 
  1. La Regione, per la realizzazione delle finalita' di cui all'art.
2, promuove e sostiene servizi e  interventi  a  favore  delle  donne
vittime di violenza, sole o con figli e figlie minori, finalizzati a: 
    a) attivare percorsi personalizzati di uscita  dalla  violenza  o
dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e
al recupero dell'autonomia; 
    b) fornire accoglienza e ospitalita' in strutture, anche mediante
forme di ospitalita' autonome basate sulla solidarieta' tra le donne,
rivolte alle donne sole o con figli e figlie minori che si trovano in
situazioni di pericolo  per  l'incolumita'  psichica  e  fisica,  per
garantire insieme  a  un  domicilio  temporaneo  sicuro  un  progetto
personalizzato stipulato in accordo con la donna, teso all'inclusione
sociale e all'autonomia, che comprenda il  necessario  supporto  alle
donne e ai loro figli e figlie; 
    c) fornire  accoglienza  e  ospitalita'  in  alloggi  temporanei,
individuali e collettivi, nei quali  possono  essere  ospitate  donne
sole o con figli e figlie minori che, nella fase successiva a  quella
di pericolo per l'incolumita' propria e dei figli  e  figlie  minori,
necessitano di un periodo di tempo determinato  per  rientrare  nella
precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa; 
    d) sostenere e valorizzare le esperienze di aiuto  e  auto  mutuo
aiuto, nonche' le  forme  di  ospitalita'  fondate  sull'accoglienza,
sulla solidarieta' e sulle relazioni, in particolare, tra donne; 
    e) promuovere interventi volti a sostenere l'autonomia  economica
e psicologica della donna vittima di violenza, anche attraverso forme
di accompagnamento al lavoro, di formazione professionale, inclusi  i
tirocini extracurriculari e le altre misure di  politica  attiva  per
l'impiego, nonche' a favorire il  coinvolgimento  della  cooperazione
sociale e sostenere iniziative imprenditoriali. 
  2. I servizi e gli interventi  di  cui  al  comma  1  sono  attuati
attraverso le strutture antiviolenza di cui  all'art.  14,  comma  2,
lettere a), b) e c). 
  3. La Regione ha  la  facolta'  di  costituirsi  parte  civile  nei
procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti
delle donne e  dei  minori,  devolvendo  l'eventuale  risarcimento  a
sostegno delle azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne.