Art. 6 Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza 1. La Regione, per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 2, promuove e sostiene servizi e interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli e figlie minori, finalizzati a: a) attivare percorsi personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia; b) fornire accoglienza e ospitalita' in strutture, anche mediante forme di ospitalita' autonome basate sulla solidarieta' tra le donne, rivolte alle donne sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumita' psichica e fisica, per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato stipulato in accordo con la donna, teso all'inclusione sociale e all'autonomia, che comprenda il necessario supporto alle donne e ai loro figli e figlie; c) fornire accoglienza e ospitalita' in alloggi temporanei, individuali e collettivi, nei quali possono essere ospitate donne sole o con figli e figlie minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumita' propria e dei figli e figlie minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa; d) sostenere e valorizzare le esperienze di aiuto e auto mutuo aiuto, nonche' le forme di ospitalita' fondate sull'accoglienza, sulla solidarieta' e sulle relazioni, in particolare, tra donne; e) promuovere interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, anche attraverso forme di accompagnamento al lavoro, di formazione professionale, inclusi i tirocini extracurriculari e le altre misure di politica attiva per l'impiego, nonche' a favorire il coinvolgimento della cooperazione sociale e sostenere iniziative imprenditoriali. 2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati attraverso le strutture antiviolenza di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c). 3. La Regione ha la facolta' di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne.