Art. 7 
 
     Interventi a favore di minori vittime di violenza assistita 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall' art.  9  della  legge  4
maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),  in  merito
alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi
socio-assistenziali    e    sanitari    competenti    per    l'ambito
materno-infantile e per l'ambito adulti,  in  collaborazione  con  le
reti territoriali  interistituzionali  promosse  dagli  enti  locali,
assicurano tutti gli  interventi  a  favore  dei  minori  vittime  di
violenza, anche in quanto testimoni  di  violenze  all'interno  della
famiglia, in base a quanto richiamato all'art. 3,  comma  1,  lettera
g). 
  2. I servizi di cui al comma 1, in particolare: 
    a) assicurano, in via  prioritaria,  la  protezione  del  minore,
anche  attraverso  il  coinvolgimento  della   competente   autorita'
giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela.
In presenza di necessita' di tutela e  protezione  del  minore,  tali
esigenze  sono  da  considerarsi  prevalenti  rispetto  all'eventuale
contraria   volonta'   dell'adulto   esercente   la   responsabilita'
genitoriale; 
    b) assicurano interventi finalizzati alla cura del  minore,  alla
riparazione del trauma subito e al ripristino della sua salute fisica
e  psicologica,  mediante  azioni  che,  salvo  diversa   indicazione
clinica, vedono un attivo coinvolgimento della madre; 
    c) assicurano interventi di cura nei  confronti  della  madre  e,
qualora praticabili, interventi a livello delle  relazioni  familiari
allargate, finalizzati prioritariamente al sostegno  della  relazione
madre-bambino; 
    d) assicurano idonei percorsi di assistenza e  di  sostegno  alle
donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, sia nella fase di
uscita dalla struttura  residenziale  che  in  quella  successiva  di
rientro nel proprio ambiente di vita; 
    e) assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in  un
ambiente di vita che ne garantisca la protezione  dal  riproporsi  di
eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti; 
    f)  assicurano  continuita'  di  collaborazione   con   le   reti
territoriali  interistituzionali,  quali,  tra  le  altre,   l'ambito
scolastico  e  i  servizi  educativi.  Al  fine  di   assicurare   la
continuita' e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi  e
le  istituzioni  scolastiche  possono  definire  appositi  protocolli
operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.