Art. 8 Interventi a favore degli orfani per crimini domestici 1. La Regione, in coerenza con la legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), promuove e sostiene misure a favore degli orfani per crimini domestici e delle relative famiglie affidatarie, al fine di contribuire ad alleviare gli orfani dalle conseguenze e dai disagi derivanti dalla perdita del genitore.