Art. 8 
 
       Interventi a favore degli orfani per crimini domestici 
 
  1. La Regione, in coerenza con la  legge  11  gennaio  2018,  n.  4
(Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura
penale e altre  disposizioni  in  favore  degli  orfani  per  crimini
domestici), promuove e sostiene misure  a  favore  degli  orfani  per
crimini domestici e delle relative famiglie affidatarie, al  fine  di
contribuire ad alleviare gli orfani dalle conseguenze  e  dai  disagi
derivanti dalla perdita del genitore.