Art. 9 
 
                  Interventi per autori di violenza 
 
  1. La Regione promuove e sostiene interventi volti  alla  presa  in
carico e alla rieducazione degli autori di  violenza  di  genere,  in
particolare  di  violenza  domestica,  al  fine  di  far  cessare   i
comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo  l'adozione
di comportamenti non  violenti  nelle  relazioni  interpersonali,  di
riconoscere  la   responsabilita'   mediante   l'acquisizione   della
consapevolezza della violenza agita, nonche' ricondurre le  relazioni
in condizioni di non violenza,  parita'  e  reciproco  rispetto.  Gli
interventi sono realizzati tramite i Centri per autori di violenza di
cui all'art. 18, garantendo la sicurezza, il  supporto  e  i  diritti
delle vittime e sono stabiliti e attuati in stretto coordinamento con
i Centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica
di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima e assicurando  la
separatezza dei due percorsi. 
  2. Gli interventi di cui al  comma  1  sono  sviluppati  in  ambito
sociosanitario per assicurare un trattamento  integrato  in  modo  da
consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo  di  chi
e' responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva
del reato. 
  3. La realizzazione dei programmi di intervento volti  al  recupero
degli uomini maltrattanti deve  essere  collocata  nell'ambito  delle
iniziative e delle azioni che la Regione promuove  per  identificare,
stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza
di genere e deve svilupparsi parallelamente ai  servizi  di  sostegno
alle vittime di violenza. 
  4. Gli  interventi  possono  essere  realizzati  solo  su  adesione
volontaria del soggetto interessato  secondo  quanto  previsto  dalle
linee  guida  nazionali  e  in   particolare   dal   piano   d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art.
5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sicurezza e per il contrasto  della  violenza  di  genere,
nonche' in tema di protezione  civile  e  di  commissariamento  delle
province), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre
2013, n. 119. 
  5. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o
su  invio,  concordata  con  il  soggetto  stesso,  da  parte   delle
istituzioni  competenti   per   l'ordine   pubblico,   degli   ordini
professionali,  del  sistema   giudiziario   e   dell'amministrazione
penitenziaria, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto
con il soggetto.