Art. 7 
 
Requisiti delle camere e delle unita' abitative.  Modifiche  all'art.
  26 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 26 del decreto  del  Presidente  della
giunta regionale n. 46/R/2004 e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della  legge  non  sono
consentite  ristrutturazioni  che  prevedano  la   realizzazione   di
monolocali, come definiti dagli strumenti urbanistici ed edilizi  del
comune di riferimento, da destinare ad uso agrituristico. E' comunque
consentito l'uso di monolocali gia' esistenti  in  immobili  che  non
necessitano di ristrutturazioni.». 
  2. Dopo il comma 7-bis dell'art.  26  del  decreto  del  Presidente
della giunta regionale n. 46/R/2004 e' inserito il seguente comma: 
    «7-ter. E' consentita nelle  camere  la  sistemazione  di  cucine
monoblocco senza uso di fiamma libera, nel rispetto  delle  norme  di
sicurezza.».