Art. 7 Requisiti delle camere e delle unita' abitative. Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 1. Dopo il comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 e' inserito il seguente comma: «1-bis. Ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della legge non sono consentite ristrutturazioni che prevedano la realizzazione di monolocali, come definiti dagli strumenti urbanistici ed edilizi del comune di riferimento, da destinare ad uso agrituristico. E' comunque consentito l'uso di monolocali gia' esistenti in immobili che non necessitano di ristrutturazioni.». 2. Dopo il comma 7-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 e' inserito il seguente comma: «7-ter. E' consentita nelle camere la sistemazione di cucine monoblocco senza uso di fiamma libera, nel rispetto delle norme di sicurezza.».