Art. 11 
 
         Fondo di garanzia per le operazioni di microcredito 
 
  1. L'Amministrazione regionale supporta l'accesso  al  microcredito
da parte dei nuclei familiari in possesso della Carta Famiglia di cui
all'art. 6. 
  2. Ai fini della presente legge  per  microcredito  si  intende  il
finanziamento di ammontare non superiore  a  10.000  euro,  avente  i
requisiti di cui all' art. 111 del decreto legislativo  1°  settembre
1993,  n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia). 
  3. La Regione istituisce un Fondo di garanzia  con  gestione  fuori
bilancio,  attraverso  il   quale   garantisce   le   operazioni   di
microcredito fino a una percentuale massima dell'80 per  cento  della
quota capitale del finanziamento erogato. 
  4. Con regolamento regionale sono definite le caratteristiche delle
operazioni finanziabili, le modalita' procedurali e i requisiti delle
convenzioni, approvate con deliberazione della Giunta regionale,  che
gli operatori finanziari sono tenuti a stipulare con la  Regione  per
l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui al comma 3. 
  5. L'operatore finanziario, per ciascuna operazione,  deve  fornire
l'evidenza di quanto incide la  garanzia  prestata  dal  fondo  sulle
condizioni contrattuali applicate all'operazione di microcredito. 
  6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina anche  le  procedure
per il recupero del credito a cura dell'operatore  finanziario  sulla
base del principio che  le  somme  recuperate  sono  attribuite  alla
Regione in proporzione all'importo garantito. 
  7. L'Amministrazione regionale  per  l'attivita'  di  gestione  del
Fondo puo' avvalersi della  collaborazione  di  soggetti  pubblici  o
privati, anche in house.