Art. 12 
 
                           Misure fiscali 
 
  1. La Regione, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  11
agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'art. 51, comma
4, dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia in materia di tributi erariali), puo' prevedere,  in  sede  di
approvazione  della  legge  di  stabilita',  agevolazioni  di  natura
fiscale con riferimento a tributi il  cui  gettito  e'  integralmente
attribuito alla Regione riconoscendo un «fattore famiglia».