Art. 28 Portale regionale giovani 1. Il portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed e' inserito nella home page del sito internet istituzionale della Regione. 2. Il portale e' gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con i Centri per l'impiego, i Centri di aggregazione giovanile, gli Informagiovani e con gli enti locali. 3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del portale e' data priorita' alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.