Art. 3 
 
                   Programmazione degli interventi 
 
  1.  La  Giunta  regionale  definisce  il  Programma  triennale   di
politiche integrate per la famiglia che  delinea  le  strategie,  gli
obiettivi e  gli  interventi  in  attuazione  delle  finalita'  della
presente legge. 
  2. Il Programma triennale di cui al comma 1  e'  predisposto  dalla
Direzione centrale competente  in  materia  di  politiche  familiari,
sulla base delle indicazioni  fornite  anche  dalle  altre  Direzioni
centrali interessate, ed e' approvato dalla Giunta regionale, sentito
il  Tavolo  regionale  per  le  politiche  familiari,   su   proposta
dell'Assessore competente. 
  3.  Il  Programma  ha  validita'   triennale   ed   e'   aggiornato
annualmente.  Entro  centottanta   giorni   dall'approvazione   della
presente legge e' approvato il primo Programma triennale di politiche
integrate per la famiglia. 
  4. All'attuazione delle misure  del  Programma  concorrono  risorse
regionali, nazionali  e  comunitarie,  in  accordo  con  le  relative
programmazioni.