Art. 34 
 
            Interventi a favore dei nuclei monoparentali 
 
  1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato  di  interventi  e
servizi sociali e anche in sinergia con gli enti del  Terzo  settore,
sostiene  le  famiglie  monoparentali  in   condizioni   di   disagio
socioeconomico, abitativo e  lavorativo,  al  fine  di  rimuovere  le
situazioni di svantaggio e promuovere  la  piena  inclusione  sociale
delle stesse. 
  2. La Regione, attraverso i servizi di consultorio  familiare  e  i
servizi sociali dei comuni,  assicura  interventi  di  sostegno  alle
famiglie monoparentali per favorire lo  svolgimento  del  loro  ruolo
genitoriale e interventi di  mediazione  familiare  finalizzati  alla
gestione della conflittualita' della coppia in fase di separazione.