Art. 37 
 
Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della
                           domiciliarita' 
 
  1. La Regione,  al  fine  di  promuovere  la  domiciliarita'  delle
persone  anziane   o   con   disabilita'   in   situazione   di   non
autosufficienza, valorizza le attivita'  di  cura  non  professionale
svolte dal caregiver familiare, come definito  dall'  art.  1,  comma
255, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio  2018-2020),  e  l'attivita'  assistenziale   svolta   dagli
assistenti  familiari  all'interno  del   sistema   dell'offerta   di
interventi e servizi assistenziali. 
  2. Per le finalita' del comma 1, la Regione, in coerenza con quanto
previsto in materia di presa in carico integrata dall' art.  5  della
legge regionale 6/2006 , dall'art. 4, comma 7, e  dall'art.  8  della
legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli
di assistenza, norme in materia di  pianificazione  e  programmazione
sanitaria e  sociosanitaria  e  modifiche  alla  legge  regionale  n.
26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006): 
    a) riconosce  il  ruolo  del  caregiver  familiare  nei  percorsi
assistenziali integrati e nei progetti personalizzati; 
    b) riconosce il ruolo degli  assistenti  familiari  come  risorse
integranti del sistema di cure a lungo termine a favore delle persone
non autosufficienti e con disabilita'; 
    c) promuove, anche in  collaborazione  con  gli  enti  del  Terzo
settore, percorsi di formazione che favoriscano l'acquisizione  e  il
riconoscimento di competenze funzionali al lavoro di cura e  aiuto  e
la capacita' di  orientamento  e  integrazione  con  il  sistema  dei
servizi. 
  3.  Ai  fini  dell'attuazione,  nell'ambito  dei  Servizi  pubblici
regionali per il lavoro, di servizi di incontro domanda e offerta  di
lavoro per le figure  professionali  di  assistenza  familiare  e  di
consulenza a  sostegno  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  trova
applicazione l'art. 51-ter della legge regionale n. 18/2005.