Art. 5 
 
 Centri Informativi per le famiglie con figli - Info point famiglie 
 
  1. I Comuni, in forma singola o associata, nell'ambito  dei  propri
servizi socioassistenziali, possono dotarsi di Centri informativi per
le famiglie con figli (Info-point Famiglia). 
  2. Il Centro di cui al  comma  1  e'  un  servizio  finalizzato  ad
assicurare un migliore e piu'  facile  accesso  delle  famiglie  alle
informazioni sui servizi, le  prestazioni,  le  opportunita'  offerte
dalle politiche nazionali, regionali e  dal  territorio,  utili  alla
vita quotidiana, al sostegno economico dei carichi  familiari,  delle
competenze genitoriali, della prevenzione del disagio familiare e dei
giovani, alla tutela dei bambini e dei ragazzi, allo  sviluppo  delle
risorse familiari e comunitarie. 
  3. In raccordo con le strutture regionali competenti, i  Centri  di
cui al comma 1 potranno essere gestiti direttamente dagli enti locali
o potranno essere affidati a idonei  soggetti  del  Terzo  Settore  e
potranno avvalersi dei mediatori culturali di cui all' art. 20  della
legge regionale 9 dicembre 2015,  n.  31  (Norme  per  l'integrazione
sociale delle persone straniere  immigrate),  o  di  altro  personale
dotata di adeguata preparazione per facilitare la  comunicazione  con
le famiglie straniere immigrate.