Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole. Art. 1. Finalita' 1. In attuzione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs 150/2012) la presente legge contiene le disposizioni regionali per l'esercizio del servizio di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole, specificando la pecularita' organizzative del servizio, attraverso cui si assicura un'attivita' qualitativamente elevata e pienamente rispondente alle finalita' dei Piano di Azione Nazionale (PAN) per la riduzione dei rischi e degli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita' Art. 2. Organizzazione e specificita' del servizio 1. La Giunta regionale specifica, con propria deliberazione, le attivita' di controllo funzionale e di taratura o regolazione delle irroratrici e stabilisce i rapporti tra i partecipanti. 2. L'organizzazione del servizio di cui all'articolo 1 e' funzionale al conseguimento delle finalita' del PAN per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonche' alla valorizzazione massima dei vantaggi economici, sanitari e ambientali. 3. E' fatto obbligo alle imprese agricole di effettuare presso i centri prova accreditati dalla Regione, oltre al controllo funzionale, anche la taratura o regolazione dell'irroratrice secondo i tempi e le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 150/2012. Le verifiche effettuate esclusivamente sul controllo funzionale risultano non valide ai fini del rilascio dei documenti di cui al comma 6. Fanno eccezione le irroratrici per le quali non puo' essere rilevata una velocita' standardizzata, le quali sono soggette al controllo funzionale. 4. I rapporti tra la Regione e i centri prova sono regolati da specifica convenzione, il cui schema e' approvato dalla Giunta regionale per la disciplina dei rapporti tra le parti contraenti. 5. La regione opera il mutuo riconoscimento dei centri prova accrediti dalle altre Regioni e Province autonome, fermo restando che questi ultimi sono soggetti alla stipula della convnzione di cui al comma 4. 6. L'avvenuta verifica delle irroratrici e' attestata attraverso la produzione dei seguenti documenti: a) rapporto di prova del controllo funzionale; b) tabella di taratura; c) bollino blu che deve essere inserito nel fascicolo aziendale dell'azienda. 7. Con deliberazione di Giunta regionale e' approvata la modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 6. 8. L'attivita' del centro prova si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di proprieta' della regione, di cui all'articolo 3, con il quale centro prova emette documenti vincolanti per l'azienda. 9. E' fatto obbligo ai tecnici abilitati dei centri prova di acquisire, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione con la Regione o dall'entrata in vigore della presente legge per i centri prova gia' convenzionati, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari previsti dal PAN. Art. 3. Piattaforma informatica 1. La Regione e' unica proprietaria della piattoforma informatica del servizio. Provvede alla sua gestione e all'aggiornamento alle disposizioni legislative, ne cura l'adeguamento tecnico e l'accreditamento degli utenti sulla piattaforma medesima. 2. La Regione consente l'utilizzo della piattaforma informatica: a) ai tecnici dei centri di prova accreditati per effettuare tutte le operazioni tecniche necessarie per l'elaborazione, la stampa e l'archiviazione dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 2; b) agli organismi di controllo per la verifica dell'assolvimento degli obblighi legislativi previsti dal d.lgs. 150/2012; c) agli uffici regionali UMA per l'assegnazione della quota dei carburanti agricoli di cui all'articolo 8. 3. La piattaforma informatica contiene le informazioni richieste dall'archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati previsto dal PAN. Art. 4. Funzioni amministrative 1. Le funzioni amministrative concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione attraverso il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura. Art. 5. Tariffe 1. La Giunta regionale fissa gli importi esigibili dai centri prova per singolo intervento di controllo funzionale e taratura o regolazione differenziandoli per tipologia di irroratrice. Art. 6. Quote 1. I centri prova compartecipano alle attivita' regionali di controllo funzionale e taratura o regolazione versando alla regione una quota annua. L'importo e' definito alla Giunta regionale e puo' essere aggiornato periodicamente. 2. L'impiego delle risorse derivanti dalle quote di cui al comma 1 e' vincolato alle attivita' di controllo funzionale e di taratura o regolazione delle irroratrici, attraverso l'istituzione di uno specifico capitolo di spesa. Art. 7. Proventi delle quote 1. Il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura della Regione utilizza i proventi di cui all'articolo 6 per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) gestione e aggiornamento della piattaforma informatica del servizio di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole; b) stampa dei bollini blu; c) acquisizione strumenti specialistici per i controlli delle attrezzature dei centri prova; d) attivita' di ricerca e sperimentazione. Art. 8. UMA 1. L'assegnazione della quota di carburante degli Utenti Motori Agricoli (UMA), relativo alla parte utilizzata per i trattamenti fitosanitari, disposta dagli uffici UMA in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minierali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) e successive modifiche e integrazioni, e' vincolato alla disponibilita', da parte della ditta richiedente, di una irroratrice controllata funzionalmente e tarata o regolata come stabilito dall'articolo 2, comma 3. Art. 9. Controlli 1. I controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 12 del d.lgs. 150/2012 e all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) possono essere svolti direttamente attraverso la piattaforma di cui all'articolo 3. Art. 10. Sanzioni 1. I centri prova sono soggetti ai vincoli contrattuali previsti dalla convenzione di cui all'articolo 2, comma 4. 2. Il soggetto che non sottopone l'irroratrice alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3,: a) incorre nelle sanzioni stabilite dall'articolo 24, comma 7, del D.lgs. 150/2012; b) non accede al beneficio della quota di carburante di cui all'articolo 8. 3. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono versati su apposito conto corrente intestato alla regione Abruzzo. Art. 11. Oneri 1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Art. 12. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa al bilancio di previsione 2012-2023, esercizio 2021: a) nello stato di previsione dell'Entrata e' iscritto lo stanziamento di euro 15.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "D.lgs. 150 del 14 agosto 2012 - Quota annuale di compartecipazione a carico dei centri prova per le attivita' regionali di controllo delle macchine irroratrici" - Titolo III, Tipologia 100; b) nello stato di previsione della Spesa e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 15,000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "D.lgs. 150 del 14 agosto 2012 - Spese per le attivita' regionali di controllo funzionale e di taratura o regolazione delle macchine irroratrici", Missione 16, Programma 01, Titolo I. 2. Per gli esercizi successivi, gli stanziamenti in entrata ed uscita sono iscritti con la legge di bilancio. 3. L'autorizzazione della spesa e' subordinata all'accertamento dell'entrata. Art. 13. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/4 del 14.12.2021, ha approvato la presente legge. Il vice presidente: Santangelo