Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e
         taratura o regolazione delle irroratrici agricole. 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. In attuzione del decreto legislativo 14 agosto  2012,  n.  150
(Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)
e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione  del  Piano
di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti  fitosanitari,
ai sensi dell'articolo  6  del  d.lgs  150/2012)  la  presente  legge
contiene le disposizioni regionali per l'esercizio  del  servizio  di
controllo funzionale  e  taratura  o  regolazione  delle  irroratrici
agricole, specificando la  pecularita'  organizzative  del  servizio,
attraverso cui si assicura un'attivita'  qualitativamente  elevata  e
pienamente rispondente alle finalita' dei Piano di  Azione  Nazionale
(PAN) per la riduzione  dei  rischi  e  degli  impatti  dei  prodotti
fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita' 
 
                               Art. 2. 
 
             Organizzazione e specificita' del servizio 
 
    1. La Giunta regionale specifica, con propria  deliberazione,  le
attivita' di controllo funzionale e di taratura o  regolazione  delle
irroratrici e stabilisce i rapporti tra i partecipanti. 
    2.  L'organizzazione  del  servizio  di  cui  all'articolo   1 e'
funzionale al conseguimento  delle  finalita'  del  PAN  per  un  uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari,  nonche'  alla  valorizzazione
massima dei vantaggi economici, sanitari e ambientali. 
    3. E' fatto obbligo alle imprese agricole di effettuare presso  i
centri  prova  accreditati  dalla   Regione,   oltre   al   controllo
funzionale, anche la taratura o regolazione dell'irroratrice  secondo
i tempi e le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 2, del d.lgs.
150/2012.  Le  verifiche  effettuate  esclusivamente  sul   controllo
funzionale risultano non valide ai fini del rilascio dei documenti di
cui al comma 6. Fanno eccezione le irroratrici per le quali non  puo'
essere rilevata una velocita' standardizzata, le quali sono  soggette
al controllo funzionale. 
    4. I rapporti tra la Regione e i centri prova  sono  regolati  da
specifica convenzione,  il  cui  schema  e'  approvato  dalla  Giunta
regionale per la disciplina dei rapporti tra le parti contraenti. 
    5. La regione opera il  mutuo  riconoscimento  dei  centri  prova
accrediti dalle altre Regioni e Province autonome, fermo restando che
questi ultimi sono soggetti alla stipula della convnzione di  cui  al
comma 4. 
    6. L'avvenuta verifica delle irroratrici e' attestata  attraverso
la produzione dei seguenti documenti: 
      a) rapporto di prova del controllo funzionale; 
      b) tabella di taratura; 
      c) bollino blu che deve essere inserito nel fascicolo aziendale
dell'azienda. 
    7.  Con  deliberazione  di  Giunta  regionale  e'  approvata   la
modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 6. 
    8. L'attivita' del centro prova si svolge  attraverso  l'utilizzo
della piattaforma informatica di proprieta'  della  regione,  di  cui
all'articolo 3, con il quale centro prova emette documenti vincolanti
per l'azienda. 
    9. E' fatto obbligo ai tecnici  abilitati  dei  centri  prova  di
acquisire, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della
convenzione con la Regione o dall'entrata in  vigore  della  presente
legge per i  centri  prova  gia'  convenzionati,  il  certificato  di
abilitazione all'acquisto e all'utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari
previsti dal PAN. 
 
                               Art. 3. 
 
                       Piattaforma informatica 
 
    1. La Regione e' unica proprietaria della piattoforma informatica
del servizio. Provvede alla sua  gestione  e  all'aggiornamento  alle
disposizioni   legislative,   ne   cura   l'adeguamento   tecnico   e
l'accreditamento degli utenti sulla piattaforma medesima. 
    2. La Regione consente l'utilizzo della piattaforma informatica: 
      a) ai tecnici dei centri di prova  accreditati  per  effettuare
tutte le operazioni tecniche necessarie per l'elaborazione, la stampa
e l'archiviazione dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma
6 dell'articolo 2; 
      b)   agli   organismi   di   controllo    per    la    verifica
dell'assolvimento degli  obblighi  legislativi  previsti  dal  d.lgs.
150/2012; 
      c) agli uffici regionali UMA per l'assegnazione della quota dei
carburanti agricoli di cui all'articolo 8. 
    3. La piattaforma informatica contiene le informazioni  richieste
dall'archivio nazionale relativo ai controlli  funzionali  effettuati
previsto dal PAN. 
 
                               Art. 4. 
 
                       Funzioni amministrative 
 
    1. Le funzioni amministrative concernenti le materie disciplinate
dalla presente legge sono  esercitate  dalla  Regione  attraverso  il
competente Servizio del Dipartimento Agricoltura. 
 
                               Art. 5. 
 
                               Tariffe 
 
    1. La Giunta regionale fissa gli  importi  esigibili  dai  centri
prova per singolo intervento di controllo  funzionale  e  taratura  o
regolazione differenziandoli per tipologia di irroratrice. 
 
                               Art. 6. 
 
                                Quote 
 
    1. I centri prova  compartecipano  alle  attivita'  regionali  di
controllo funzionale e taratura o regolazione versando  alla  regione
una quota annua. L'importo e' definito alla Giunta regionale  e  puo'
essere aggiornato periodicamente. 
    2. L'impiego delle risorse derivanti dalle quote di cui al  comma
1 e' vincolato alle attivita' di controllo funzionale e di taratura o
regolazione  delle  irroratrici,  attraverso  l'istituzione  di   uno
specifico capitolo di spesa. 
 
                               Art. 7. 
 
                        Proventi delle quote 
 
    1. Il competente  Servizio  del  Dipartimento  Agricoltura  della
Regione utilizza i proventi di cui all'articolo 6 per lo  svolgimento
delle seguenti attivita': 
      a) gestione e aggiornamento della piattaforma  informatica  del
servizio di controllo  funzionale  e  taratura  o  regolazione  delle
irroratrici agricole; 
      b) stampa dei bollini blu; 
      c) acquisizione strumenti specialistici per i  controlli  delle
attrezzature dei centri prova; 
      d) attivita' di ricerca e sperimentazione. 
 
                               Art. 8. 
 
                                 UMA 
 
    1. L'assegnazione della quota di carburante degli  Utenti  Motori
Agricoli (UMA), relativo alla  parte  utilizzata  per  i  trattamenti
fitosanitari, disposta dagli  uffici  UMA  in  base  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze  14  dicembre  2001,  n.  454
(Regolamento concernente le modalita' di  gestione  dell'agevolazione
fiscale  per  gli  oli  minierali  impiegati  nei  lavori   agricoli,
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura  e  nella
florovivaistica) e successive modifiche e integrazioni, e'  vincolato
alla  disponibilita',  da  parte  della  ditta  richiedente,  di  una
irroratrice controllata  funzionalmente  e  tarata  o  regolata  come
stabilito dall'articolo 2, comma 3. 
 
                               Art. 9. 
 
                              Controlli 
 
    1. I controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti
fitosanitari  di  cui  all'articolo  12   del   d.lgs.   150/2012   e
all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2013, n.  55  (Legge
europea regionale 2013) possono essere svolti direttamente attraverso
la piattaforma di cui all'articolo 3. 
 
                              Art. 10. 
 
                              Sanzioni 
 
    1. I centri prova sono soggetti ai vincoli contrattuali  previsti
dalla convenzione di cui all'articolo 2, comma 4. 
    2. Il soggetto che non sottopone l'irroratrice alle verifiche  di
cui all'articolo 2, comma 3,: 
      a) incorre nelle sanzioni stabilite dall'articolo 24, comma  7,
del D.lgs. 150/2012; 
      b) non accede al beneficio della quota  di  carburante  di  cui
all'articolo 8. 
    3. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono versati su
apposito conto corrente intestato alla regione Abruzzo. 
 
                              Art. 11. 
 
                                Oneri 
 
    1. La presente legge non comporta oneri  a  carico  del  bilancio
regionale. 
 
                              Art. 12. 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
sono apportate le seguenti  variazioni  per  competenza  e  cassa  al
bilancio di previsione 2012-2023, esercizio 2021: 
      a) nello  stato  di  previsione  dell'Entrata  e'  iscritto  lo
stanziamento di euro 15.000,00  sul  capitolo  di  nuova  istituzione
denominato "D.lgs.  150  del  14  agosto  2012  -  Quota  annuale  di
compartecipazione  a  carico  dei  centri  prova  per  le   attivita'
regionali di controllo delle  macchine  irroratrici"  -  Titolo  III,
Tipologia 100; 
      b) nello stato di previsione della  Spesa  e'  correlativamente
autorizzata l'iscrizione dello stanziamento  di  euro  15,000,00  sul
capitolo di nuova istituzione denominato "D.lgs. 150  del  14  agosto
2012 - Spese per le attivita' regionali di controllo funzionale e  di
taratura o regolazione  delle  macchine  irroratrici",  Missione  16,
Programma 01, Titolo I. 
    2. Per gli  esercizi  successivi,  gli  stanziamenti  in  entrata
ed uscita sono iscritti con la legge di bilancio. 
    3. L'autorizzazione della spesa e'  subordinata  all'accertamento
dell'entrata. 
 
                              Art. 13. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT). 
    Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/4 del
14.12.2021, ha approvato la presente legge. 
 
                                      Il vice presidente: Santangelo