Art. 12 Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti 1. Sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, la Provincia istituisce un fondo di solidarieta' per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase che precede l'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso alla consulenza in ambito civilistico o alla consulenza tecnica di parte. 2. Il Fondo e' utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale sia in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale sia svolto da avvocate o avvocati regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti. 3. La Provincia stabilisce i criteri di accesso al Fondo e le modalita' di concessione della prestazione di cui al presente articolo, che costituisce una prestazione di assistenza economica sociale ai sensi dell'art. 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.