Art. 12 
 
Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime  di
                      violenza e maltrattamenti 
 
  1. Sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, la  Provincia
istituisce un fondo di solidarieta' per le donne vittime di  violenza
e maltrattamenti, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne  le
azioni in sede giudiziaria e nella fase  che  precede  l'avvio  delle
stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso alla  consulenza  in  ambito
civilistico o alla consulenza tecnica di parte. 
  2. Il Fondo e' utilizzato per coprire le spese di assistenza legale
sia in ambito penale sia in ambito civile,  nell'ipotesi  in  cui  il
patrocinio legale sia svolto  da  avvocate  o  avvocati  regolarmente
iscritti in appositi elenchi e che abbiano  competenza  e  formazione
specifica e continua nell'ambito del  patrocinio  legale  alle  donne
vittime di violenza e maltrattamenti. 
  3. La Provincia stabilisce i criteri  di  accesso  al  Fondo  e  le
modalita'  di  concessione  della  prestazione  di  cui  al  presente
articolo, che costituisce una  prestazione  di  assistenza  economica
sociale ai sensi dell'art. 7-bis della legge  provinciale  30  aprile
1991, n. 13, e successive modifiche.