Art. 13 
 
                    Costituzione di parte civile 
 
  1. Sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, la Provincia,
su incarico della  Giunta  provinciale  e  previa  valutazione  della
fattispecie  concreta  da   parte   delle   strutture   organizzative
provinciali   competenti,   puo'   costituirsi   parte   civile   nei
procedimenti penali  per  i  reati  di  femminicidio,  maltrattamenti
contro familiari e conviventi, violenza sessuale,  stalking  e  altri
atti di violenza contro le donne commessi in Alto Adige  e  segnalati
all'amministrazione provinciale.