Art. 16 
 
           Attivita' di sensibilizzazione e di prevenzione 
 
  1. La Provincia promuove regolarmente e a ogni livello  campagne  e
programmi di  sensibilizzazione,  in  collaborazione  con  i  servizi
competenti in materia nonche' con tutte le istituzioni coinvolte,  la
societa' civile e le organizzazioni  interessate,  per  aumentare  la
consapevolezza e la comprensione da parte del  vasto  pubblico  delle
varie manifestazioni di tutte le  forme  di  violenza  oggetto  della
presente legge e delle loro conseguenze per  le/i  minori  coinvolti,
nonche' della necessita' di prevenire dette forme di violenza. 
  2. La Provincia promuove e sostiene inoltre, con il  coinvolgimento
dei centri antiviolenza, la realizzazione di progetti e iniziative di
prevenzione su temi connessi alla violenza di genere, all'interno del
sistema scolastico e formativo, nei luoghi di istruzione non formale,
nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago e nei media. 
  3. La Provincia intraprende le azioni necessarie per includere  nei
programmi delle scuole di ogni ordine e grado temi quali  la  parita'
tra i  sessi,  i  ruoli  di  genere  non  stereotipati,  il  rispetto
reciproco, la soluzione non violenta dei  conflitti  nelle  relazioni
interpersonali, la violenza contro le donne basata sul  genere  e  il
diritto all'integrita' personale. 
  4. Il Servizio donna della  Provincia  convoca,  almeno  due  volte
l'anno, una riunione con tutte le  istituzioni  e  le  organizzazioni
competenti, al fine di  coordinare  e  garantire,  nell'ottica  della
cooperazione interdipartimentale, la messa in rete di tutte le misure
di cui al presente articolo.  Il  coordinatore/La  coordinatrice  del
tavolo di coordinamento permanente di cui all'art. 5 partecipa a tali
riunioni in qualita' di relatore/relatrice. 
  5.  La  Provincia  puo'  condizionare  l'assegnazione   di   alcuni
contributi  alla  frequentazione  di  attivita'  di  formazione   sui
principi della presente legge.