Art. 16 Attivita' di sensibilizzazione e di prevenzione 1. La Provincia promuove regolarmente e a ogni livello campagne e programmi di sensibilizzazione, in collaborazione con i servizi competenti in materia nonche' con tutte le istituzioni coinvolte, la societa' civile e le organizzazioni interessate, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente legge e delle loro conseguenze per le/i minori coinvolti, nonche' della necessita' di prevenire dette forme di violenza. 2. La Provincia promuove e sostiene inoltre, con il coinvolgimento dei centri antiviolenza, la realizzazione di progetti e iniziative di prevenzione su temi connessi alla violenza di genere, all'interno del sistema scolastico e formativo, nei luoghi di istruzione non formale, nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago e nei media. 3. La Provincia intraprende le azioni necessarie per includere nei programmi delle scuole di ogni ordine e grado temi quali la parita' tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la soluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrita' personale. 4. Il Servizio donna della Provincia convoca, almeno due volte l'anno, una riunione con tutte le istituzioni e le organizzazioni competenti, al fine di coordinare e garantire, nell'ottica della cooperazione interdipartimentale, la messa in rete di tutte le misure di cui al presente articolo. Il coordinatore/La coordinatrice del tavolo di coordinamento permanente di cui all'art. 5 partecipa a tali riunioni in qualita' di relatore/relatrice. 5. La Provincia puo' condizionare l'assegnazione di alcuni contributi alla frequentazione di attivita' di formazione sui principi della presente legge.