Art. 18 Obblighi e sanzioni 1. Chiunque riceva un vantaggio economico dalla Provincia e' tenuto a rispettare, nell'ambito dell'attivita' o del progetto finanziati, i principi di cui alla presente legge. In caso di violazione di tali principi, il beneficiario/la beneficiaria decade dall'intero vantaggio economico percepito per tale attivita' o progetto. In caso di reiterazione della violazione, la persona che l'ha posta in essere o l'ente da essa rappresentato verranno esclusi dalla fruizione di ulteriori vantaggi economici per un periodo di due anni.