Art. 18 
 
                         Obblighi e sanzioni 
 
  1. Chiunque riceva un vantaggio economico dalla Provincia e' tenuto
a rispettare, nell'ambito dell'attivita' o del progetto finanziati, i
principi di cui alla presente legge. In caso di  violazione  di  tali
principi,  il   beneficiario/la   beneficiaria   decade   dall'intero
vantaggio economico percepito per tale attivita' o progetto. In  caso
di reiterazione della violazione, la persona che l'ha posta in essere
o l'ente da essa rappresentato verranno esclusi  dalla  fruizione  di
ulteriori vantaggi economici per un periodo di due anni.