Art. 19 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La Provincia e gli enti locali possono  concedere  contributi  a
enti pubblici e privati per l'attuazione delle  misure  di  cui  alla
presente legge. 
  2. Gli oneri derivanti dalla presente legge  sono  quantificati  in
0,00 euro per l'anno 2021, in 625.000,00 euro per l'anno  2022  e  in
825.000,00 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Alla  relativa
copertura si  provvede,  per  gli  esercizi  2022  e  2023,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo
globale per far fronte ad  oneri  derivanti  da  nuovi  provvedimenti
legislativi» di  parte  corrente.  Per  gli  esercizi  successivi  si
provvede con legge di bilancio.