Art. 3 Competenze della Provincia 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1 la Provincia: a) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione e interventi volti a diffondere una cultura fondata sulla pari dignita', la valorizzazione e il rispetto tra i generi, in collaborazione con i servizi competenti in materia nonche' con tutte le istituzioni coinvolte, la societa' civile e le organizzazioni interessate; b) favorisce l'integrazione tra enti pubblici e organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalita' di collaborazione paritarie e reti locali fra istituzioni, servizi pubblici e associazioni; c) sostiene su tutto il territorio provinciale la presenza e le attivita' del servizio «Casa delle donne» di cui all'art. 4, con particolare riferimento alle attivita' di ascolto, prima accoglienza, sostegno psico-sociale e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia; d) promuove la formazione e l'aggiornamento delle operatrici del servizio «Casa delle donne» e di altri operatori e operatrici che, nell'ambito della propria attivita', entrano comunque in contatto con donne in situazione di violenza; e) contrasta, nella comunicazione, l'uso di termini, immagini, allusioni, linguaggi verbali e non verbali lesivi della dignita' della donna, a prescindere dal mezzo e dalla forma utilizzati e dal luogo di pubblicazione o diffusione; f) incoraggia il settore della comunicazione e dei media, nel rispetto della loro indipendenza e liberta' di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignita'; g) promuove la collaborazione con l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza; h) sostiene gli interventi rivolti agli autori di violenza di genere; i) favorisce la diffusione sul territorio provinciale del numero verde di pubblica utilita' per il sostegno alle vittime di violenza e stalking; j) promuove e sostiene la rilevazione e il monitoraggio periodico del fenomeno della violenza di genere e degli interventi attuati, anche attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative esistenti; k) assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l'istituzione del fondo di solidarieta' di cui all'art. 12; l) ha la facolta' di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, stalking e altri atti di violenza contro le donne (fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la Consigliera di parita' della Provincia), devolvendo l'eventuale risarcimento a progetti di prevenzione della violenza contro le donne; m) promuove e sostiene una rete di tutela delle donne con background migratorio, nonche' interventi per la loro presa in carico, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono anche attivita' a favore dei/delle migranti, al fine di individuare le vulnerabilita' multiple e facilitare cosi' l'accesso ai servizi specializzati; n) promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono attivita' a favore delle persone con disabilita' ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, la realizzazione e l'attuazione di misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e maltrattamento contro le donne con disabilita', malattia psichica o dipendenza patologica e fornire loro un'adeguata assistenza.